Con la sentenza n. 1239/2016 depositata il 25 marzo, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che i termini per la conclusione del procedimento di VIA (Valutazione di impatto ambientale), previsti dall’art. 20 del Codice dell’Ambiente, “possono ritenersi non perentori, bensì ordinatori, poiché l’inosservanza dei medesimi non comporta alcuna causa inficiante la validità della procedura con conseguente illegittimità dei relativi atti; né implica alcuna decadenza per l’Amministrazione dal potere di provvedere, benché tardivamente”.
Tuttavia, la violazione dei termini prevista dal suddetto art. 20 “implica effetti di altro genere: responsabilità disciplinari, penali, contabili e risarcitorie per danni da ritardo, in presenza dei relativi presupposti”, cioè laddove si dimostri il danno patito dal richiedente.
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