Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017 è pari allo 0 per cento il tasso di riferimento del saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ciò ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012.
Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 di ieri 23 gennaio 2017.