Con la sentenza n. 23/2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha precisato che è illegittima la pretesa dell'Agenzia delle Entrate del pagamento da parte del professionista della ritenuta d'acconto, nel caso in cui egli dimostri di aver già subito l'imposizione fiscale.
Infatti, il professionista è del tutto incolpevole del mancato versamento della ritenuta da parte del sostituto.
Con questo argomento la sez. 49 della Ctr Lombardia ha bocciato l’appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado.