Fisco

Ritenute appalti oltre 200mila euro: il condominio è escluso dai controlli

La circolare dell'Agenzia delle Entrate: i condomìni non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale

giovedì 13 febbraio 2020 - Redazione Build News

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri l'attesa circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – primi chiarimenti”.

In questa circolare di 35 pagine l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla norma di cui all'articolo 4 del decreto fiscale 2019.

Con il decreto fiscale 2019 - Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - è stato introdotto (attraverso il comma 1 dell’articolo 4 del decreto fiscale 2019) l’articolo 17-bis nell’ambito del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

In particolare, l’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

CONTROLLI SUGLI APPALTI: ESCLUSO IL CONDOMINIO. La circolare, a pagina 9, precisa che “Anche i condomìni sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis perché, pur rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dal comma 1 dell’articolo 17-bis, non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale”.

Il Decreto fiscale 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come si ricorderà ha introdotto all’art.4 una nuova normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell’ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200mila euro, in presenza di determinate condizioni. In particolare, la normativa punta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l’indebita compensazione, e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori.

Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Nell’ambito di applicazione della norma - si legge nel documento - rientrano i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione coloro che non sono residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o esercitano imprese agricole o arti o professioni. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020), la sussistenza di determinati requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni;

- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;

- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Nonostante la circolare esplicativa delle Entrate, permane il pericolo concreto che la nuova disciplina possa bloccare l’attività di interi settori, in particolare in edilizia, essendo concesso ai committenti, quale unico strumento per non essere sanzionati per violazioni fiscali altrui, il blocco dei pagamenti dei corrispettivi. Al fine di ovviare tale situazione, R.ETE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), Abi, Ance, Assonime, Confindustria hanno inviato congiuntamente al Ministro dell’Economia Gualtieri una richiesta di soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, in subordine, di differimento dell’entrata in vigore al 1° luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)

In allegato la circolare

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