Fisco

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: indicazioni dall'Agenzia delle Entrate

Chiarimenti su come determinare la soglia di 200mila euro annui, in relazione all’applicazione della procedura prevista dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, qualora il committente sia un ente non commerciale (sia pubblico che privato) che effettua contratti di appalto “promiscui”

giovedì 22 ottobre 2020 - Redazione Build News

1_a_b_a-agenzia-entrate-j-k

Con la risposta n. 492 del 21 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce come determinare la soglia di 200mila euro annui, in relazione all’applicazione della procedura prevista dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, qualora il committente sia un ente non commerciale (sia pubblico che privato) che effettua contratti di appalto “promiscui”, cioè relativi all'acquisto di servizi comuni di tipo generale, funzionali sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale.

Per il calcolo della soglia di affidamenti annui, l’ente deve verificare che il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e quello complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti superiore a 200mila euro. Il rapporto deve essere calcolato in riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.

L’istante fa presente che con la circolare n. 1/2020 l’Agenzia delle entrate ha escluso dall’applicazione dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997 gli enti non commerciali (tra cui rientra come ente pubblico) per l’attività istituzionale di natura non commerciale svolta, quali “committenti”, tenuti alle verifiche richieste per il puntuale pagamento, da parte delle controparti contrattuali, delle ritenute effettuate da queste ultime nei confronti dei propri dipendenti.

Come ente pubblico ritiene di essere destinatario della disposizione in merito all'attività commerciale per la quale tiene, ai fini fiscali, un apposito bilancio.

Riguardo ai “contratti promiscui”, l’ente chiede, quindi, come calcolare la soglia di 200mila euro annui richiesta ai fini dell'applicazione dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997.

L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama l’articolo 17-bisdel Dlgs n. 241/1997, introdotto dall’articolo 4 del collegato fiscale Dl n. 124/2019 per arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali relative ai redditi di lavoro dipendente o assimilato da parte di imprese impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, la cui disciplina trae origine in affidamenti a un’impresa per il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, e la circolare n. 1/2020 che stabilisce l’applicazione di tale norma ai soggetti passivi residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, ma non agli enti non commerciali sia pubblici che privati limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Inoltre, altri aspetti rilevati dall’amministrazione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17-bis, sono che 1) il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera” e 2) il concetto di “prevalenza” deve fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) e il prezzo complessivo dell'opera o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).

Per quanto riguarda, invece, l’esclusione dall’applicazione dell’articolo 17-bis, prevista al comma 5, nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente che “abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”, la stessa circolare n. 1/2020 ha precisato che per verificare tale requisito occorre fare riferimento al rapporto tra i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio (numeratore) e i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio (denominatore).

Per completare il quadro di riferimento, l’Agenzia richiama l’articolo 144 del Tuir, riguardante la determinazione dei redditi degli enti non commerciali residenti, che al comma 4 stabilisce che “Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.

Per i contrati promiscui, come nel caso prospettato dall’istante, per il calcolo della soglia di 200mila euro annui occorrerà verificare che il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore a 200mila euro. Tale rapporto va determinato in relazione ai ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.

Infine, conclude l’Agenzia, al superamento della soglia determinata come sopra descritto, gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis si applicheranno all'intero contratto. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risposta n. 492 del 21 ottobre 2020

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...