Fisco

Ritenute e compensazioni in appalti subappalti e amministrazione straordinaria: indicazioni dall'Agenzia delle entrate

Nella nuova risposta del Fisco n. 525 del 3 agosto 2021

martedì 3 agosto 2021 - Redazione Build News

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La Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 525 di oggi 3 agosto 2021 ha per oggetto una questione posta dell'istante che riguarda la disapplicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, allorquando l'impresa subappaltatrice sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produca il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l'ammissione alla procedura.

Ciò sulla base di quanto previsto in materia di DURC nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2015.

La citata norma riconosce all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura, prevedendo, invece, che l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria. Con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 novembre 2016, n. 33, è stato chiarito che tale previsione risulta preordinata alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa.

Al riguardo, tuttavia – osserva l'Agenzia delle entrate - analoga previsione non sussiste, allo stato attuale, per il DURF, né vi è ragione di prevedere l'applicazione analogica delle disposizioni che disciplinano una documentazione, il DURC, che ha esclusivamente valenza contributiva.

Pertanto, l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi, finché perdura l'inadempimento della subappaltatrice, come previsto dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 214 del 1997, non viene meno per l'aver prodotto un DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ciononostante, occorre considerare la peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, procedura concorsuale volta al risanamento dello stato patrimoniale di insolvenza di grandi imprese commerciali, «con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (articolo 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270), in presenza di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (articolo 27 del medesimo decreto).

La procedura delineata dal decreto legislativo n. 270 del 1999 va integrata con le disposizioni introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, «al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato».

Applicando le disposizioni sopra richiamate alla fattispecie in esame, dunque, [DELTA], a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, non può arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali - nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente - se non nel rispetto della delineata procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell'attivo.

Conseguentemente deve considerarsi disapplicato il vincolo disposto dall'articolo17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, in capo all'istante con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale della [DELTA], e, per l'effetto, possibile il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti dall'istante.

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