È entrato in vigore il 3 luglio scorso il decreto 28 marzo 2018, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018), che definisce le condizioni in base alle quali il conglomerato bituminoso cessa di essere un rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Dlgs. 152/06.
Dal 3 luglio 2018 è decorso il termine di 120 giorni - ossia il 30 ottobre 2018 - entro cui i titolari di autorizzazioni al recupero di conglomerato bituminoso in procedura ordinaria o semplificata o di altra tipologia dovranno presentare, a seconda dei casi, l’istanza/comunicazione di aggiornamento alla regione o alla provincia.
Il provvedimento, composto di 6 articoli e 2 allegati, conclude un iter pluriennale che ha visto, tra l’altro, il parere del Consiglio di Stato e la notifica alla Commissione europea e la consultazione informale con diverse rappresentanze delle categorie imprenditoriali.
Ciò nonostante il testo presenta alcune problematiche interpretative e conseguentemente applicative che ci si augura possano essere rapidamente risolte dal Ministero proprio al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo di riutilizzare il più ampio quantitativo possibile di conglomerato bituminoso in un nuovo processo produttivo ovvero in altre opere e manufatti edili.
L'Ance (Associazione dei costruttori edili) ha pubblicato una nota che fornisce l’analisi dei principali contenuti del decreto.
In allegato la nota dell'Ance