Con la sentenza n. 119 depositata il 4 luglio 2024, la Corte costituzionale ha bocciato sei norme della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (“Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”), impugnata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 luglio 2022.
Tra le disposizioni bocciate, una ha consentito gli interventi previsti dal secondo piano casa anche su immobili abusivi condonati. Un'altra ha permesso un indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri. La Corte costituzionale ha così bloccato di fatto almeno 4mila pratiche urbanistiche nei Comuni.
Riuso dei sottotetti, approvata una modifica
Con il voto favorevole della Prima e Seconda Commissione del Consiglio regionale riunite in sede legislativa, la Regione Piemonte ha rivisto le regole sui sottotetti rispondendo ai rilievi mossi dalla Consulta nella citata sentenza n. 119/2024.
"Un risultato che ci permette di uscire dal limbo e che è il frutto di un importante gioco di squadra”, lo definisce l’assessore alla Pianificazione urbanistica Marco Gallo, rilevando che “insieme all'Assemblea regionale, al territorio, alle associazioni e agli ordini professionali abbiamo lavorato per restituire piena operatività al comparto urbanistico piemontese in un momento particolarmente decisivo per la filiera immobiliare alla luce del decreto Salva Casa".
La nuova norma
Il cuore della nuova norma è che il recupero dei sottotetti, anche per limitare il consumo di suolo, è consentito purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023 anche in assenza del via libera del piano regolatore vigente nel Comune di appartenenza. Per tutti i sottotetti realizzati dal 1° gennaio 2024, invece, l’operazione può avvenire solo in coerenza con le indicazioni previste dal piano regolatore generale. L’introduzione di una data certa recepisce la richiesta della Corte Costituzionale contraria al recupero anche per gli edifici non ancora costruiti «decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione».
Infine, gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti avvengono senza alcuna modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Con un’eccezione relativa alle misure che si rendano necessarie per opere di resa energetica o adeguamento sismico dell’edificio.
Il lavoro degli uffici dell’Assessorato è partito da un punto fermo: confermare parte dell’impianto della legge approvata due anni fa su proposta del consigliere Marin e impugnata dall’allora governo Draghi che contestava venti dei 51 articoli. Una legge che allentava i vincoli per recuperare e ristrutturare fabbricati e porzioni di edifici, sottotetti, seminterrati, dando anche la possibilità di spostare abitazioni costruite in aree a rischio idrogeologico.