È entrato in vigore ieri 3 luglio il decreto 28 marzo 2018, n. 69 del Ministero dell'Ambiente “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno.
Questo regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso ricavato dal rifacimento delle strade cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le disposizioni del regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.