Con la sentenza n. 124/2021 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d’uso senza opere alla segnalazione certificata d’inizio attività di cui all’art. 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765».
Con la medesima sentenza, la Consulta ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della suddetta legge reg. Liguria n. 30/2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall’art. 24, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio), nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).
La Corte costituzionale ha infine bocciato anche l’art. 3, comma 2, secondo periodo, della citata legge regionale che prescrive, per i locali destinati alla permanenza di persone, un’altezza interna non inferiore a 2,40 metri e attribuisce rilievo all’altezza media, nel caso di altezze diverse dei locali da recuperare.
In virtù dell’art. 3, comma 3, il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell’altezza minima interna è assicurato anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.
In allegato la sentenza