L'articolo 144 del decreto-legge Rilancio, approvato il 13 maggio dal Consiglio dei ministri, prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.
Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento:
- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.