Con la risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su alcune questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni.
Per la determinazione della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 7 della legge 448/2001, il contribuente può assumere – in luogo del costo o valore di acquisto – il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima.
SUPREMA CORTE. Per la Corte di Cassazione, l’asseverazione di questa perizia, in data successiva al rogito, non comporta decadenza dell’agevolazione. Inoltre, nei casi in cui il contribuente, nell’atto di cessione di terreno, indichi un valore di “poco” inferiore (frutto di mero errore) a quello rivalutato – non facendo menzione dell’intervenuta rideterminazione – per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, potrà fare comunque riferimento al valore rivalutato che costituisce il “valore minimo di riferimento”.
L'Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente potrà riferirsi a questo “valore minimo di riferimento” anche nell’ipotesi in cui, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo sensibilmente inferiore a quello periziato, ha comunque fatto menzione dell’intervenuta rideterminazione del valore del terreno.