Fisco

Roma, appalti affidati per la maggior parte senza gara con aumento dei costi

Indagine Anac: anche laddove era ammissibile l’affidamento diretto è emersa la violazione del principio di rotazione tra gli operatori economici

martedì 15 marzo 2016 - Redazione Build News

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Dall'indagine svolta dall'Autorità anticorruzione sulla gestione amministrativa delle procedure di affidamento espletate da Roma Capitale nel periodo 2012-2014, emerge un “quadro estremamente critico”.

L'Anac ha riscontrato “significative carenze nelle modalità di gestione delle attività contrattuali, in parte imputabili alla struttura organizzativa di Roma Capitale ed in parte dipendenti da superficialità ed omissioni in violazione delle disposizioni vigenti in materia”.

Ne è derivata “una gestione non conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione e richiamati dall’art. 2 del d.lgs. n. 163/2006, con ricadute negative in termini di incremento di costi, soprattutto per aver sottratto alle regole di competitività del mercato una cospicua quota di appalti, affidati per la maggior parte senza gara”.

Inoltre “anche laddove era ammissibile l’affidamento diretto, è emersa la violazione del principio di rotazione tra gli operatori economici”.

18 RILIEVI. Queste le criticità contestate a Roma Capitale:

1. carenza o difetto di motivazione dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 57 del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quanto previsto dal co. 2 lett. c) nel caso di estrema urgenza, dal co. 5 in materia di servizi complementari impropriamente classificati ovvero dal co. 2 lett. b) in materia di tutela di diritti esclusivi non sussistenti;

2. ricorso sistematico ad affidamenti ripetuti a medesimo soggetto mediante l’improprio ricorso allo strumento della proroga, spesso di rilevante importo, di rapporti contrattuali preesistenti non necessariamente affidati con procedura ad evidenza pubblica anche oltre l’orizzonte temporale fissato dall’art. 57 co. 5 lett. b) del Codice dei contratti pubblici;

3. violazione dei limiti di importo fissati dalle norme sia in affidamenti diretti di lavori e servizi in economia ex art. 125 c. 5 e 9 del Codice dei contratti pubblici, sia in affidamenti diretti di somma urgenza ex artt. 175 e 176 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207;

4. violazione dell’art. 29 co. 4 del Codice dei contratti pubblici stante l’artificioso computo delle soglie di importo fissate dalle norme ottenuto attraverso frazionamenti impropri dell’appalto ovvero mediante impropria sottrazione dall’importo a base dell’affidamento di voci del quadro economico ad esso ascrivibili ovvero attraverso suddivisione dell’affidamento a più operatori economici o al medesimo operatore in più lotti al fine di pervenire ad importi al di sotto della soglia comunitaria;

5. violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 2 del Codice dei contratti pubblici negli affidamenti di servizi sociali e socio-sanitari;

6. improprio ricorso ad affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale ai sensi dell’art. 5 della l. 381/91 di importo eccedente il limite di norma;

7. ingiustificato ricorso ad affidamenti al medesimo soggetto con procedura di somma urgenza ex artt. 175 e 176 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207 per lavori costituenti ampliamenti o completamenti di precedenti lavori anch’essi operati in regime di somma urgenza, con esecuzione di interventi eccedenti la rimozione dello stato di pericolo, con importo dell’affidamento valutato ex-post sulla base del ribasso concordato in sede di verbale di somma urgenza e con tempi di esecuzione in contraddizione con il principio di somma urgenza invocato;

8. improprio ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122 co. 7 del Codice dei contratti pubblici con individuazione dell’importo a base di gara mediante artificioso scorporo di lavori in economia riconosciuti all’appaltatore;

9. improprio ed ingiustificato ricorso all’istituto della variante di cui all’art. 132 co. 1 del Codice dei contratti pubblici, in assenza dei presupposti ivi contemplati, quale strumento per estendere o completare l’intervento originario a fronte di una disponibilità finanziaria intervenuta ovvero mediante utilizzazione dello stesso ribasso d’asta;

10. frequenti aggiudicazioni di lavori in economia mediante cottimo ovvero di procedure negoziate ex art. 57 del Codice dei contratti pubblici in presenza di unica offerta con ribassi marginali (1-3%);

11. carenza di rotazione degli operatori economici invitati con frequente ricorrenza degli stessi soggetti aggiudicatari;

12. carenza o omissione della fasi di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 38 e 48 del Codice dei contratti in capo agli operatori economici e, in caso di affidamenti reiterati a medesimo appaltatore, mancata o carente verifica del permanere dei suddetti requisiti;

13. omissione della fase di verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 38 degli operatori economici richiedenti l’iscrizione nel sistema SIPRONEG in uso al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture;

14. omissione delle comunicazioni all’Autorità dei provvedimenti di esclusione per mancanza o carenza di requisiti;

15. carenze e/o omissioni nella fase di verifica dell’esecuzione del contratto con riguardo alla verifica di conformità della prestazione resa, al rilascio della certificazione di regolare esecuzione o del certificato di collaudo laddove previsto con liquidazione del saldo finale e dello svincolo della cauzione, effettuato in molti casi mediante semplice ratifica della contabilità predisposta dallo stesso appaltatore;

16. elusione del contributo all’Autorità per le procedure espletate il cui CIG è risultato essere non perfezionato dal responsabile del procedimento;

17. affidamento dell’incarico di responsabile del procedimento e di quello di direzione dei lavori dei numerosi contratti attivati in capo ad una ristretta cerchia di soggetti, con professionalità in alcuni casi non rispondente alle previsioni normative, con conseguente riverbero sulla efficienza ed efficacia nell’espletamento dell’incarico;

18. carenza nell’espletamento degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità rilevabile sia nella incompletezza e qualità dei dati comunicati dai RUP in fase di acquisizione del CIG presenti nella BDNCP sia rilevata nel corso dell’attività ispettiva in relazione alla parziale esibizione di dati e documenti richiesti con particolare riferimento al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture.

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