In materia di rotazione appalti e affidamento diretto, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato due pareri che riportiamo.
Parere n. 1155 del 31 gennaio 2022
Quesito: È possibile affidare al medesimo operatore economico più contratti consecutivi aventi ad oggetto commesse rientranti nella stessa categoria merceologica ovvero nella stessa categoria di lavori ovvero ancora nello stesso settore di servizi, se il valore complessivo dei successivi contratti è inferiore alle soglie per cui è consentito l'affidamento diretto?
Risposta: Si rappresenta che trova applicazione il principio di rotazione, come declinato dalle linee guida ANAC N. 4 (in particolare punto 3.6 e ss.). Tale principio non è stato derogato dalla L. 120/2020 e s.m.i.
Si ricorda che la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione del principio per fasce di importo, categorie etc.
Si ricorda, altresì, che non si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. linee guida n. 4.).
Parere n. 1156 del 31 gennaio 2022
Quesito: Se l'operatore economico uscente è stato selezionato con procedura aperta è possibile affidare allo stesso, in via diretta, senza l'obbligo della rotazione, un nuovo contratto avente ad oggetto una prestazione rientrante nella stesso settore di servizi del contratto precedente, se il nuovo contratto è di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) delle Legge 120/2020 e s.m.i?
Risposta: Sulla base di quanto rappresentato si ritiene che trovi ugualmente applicazione il principio di rotazione, salvo il caso in cui la SA non abbia adottato apposito regolamento distinguendo per fasce di importo e la procedura in esame rientri, appunto, in una diversa fascia di importo. Si tratta ad ogni modo di un principio derogabile previa idonea motivazione, nonché in caso di procedura c.d. "aperta al mercato".