A seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo suggellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.
Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali
- V.9 Asili nido
- V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- V.11 Strutture sanitarie
- V.12 Altre attività in edifici tutelati
- V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
- V.14 Edifici di civile abitazione
- V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Fatta questa breve premessa, l'Inail ha pubblicato l'edizione 2024 di due manuali sulle regole tecniche verticali per attività commerciali e per attività asili nido.
RTV 8 attività commerciali
In particolare, nel primo volume viene affrontata la progettazione di un’attività commerciale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 27 luglio 2010 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.8, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
RTV 9 asili nido
Nell'altro volume è affrontata la progettazione di un’attività asilo nido, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 16 luglio 2014 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.9, “nuova” regola tecnica verticale (che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice).