È sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo il decreto 14 febbraio 2020 del Ministero dell'interno, recante “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
L'allegato A di questo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, relativamente alla sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
V.4: uffici;
V.5: attivita' ricettive turistico - alberghiere;
V.6: autorimesse;
V.7: attivita' scolastiche;
V.8: attivita' commerciali.
I capitoli V.4 uffici, V.5 attivita' ricettive turistico - alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attivita' scolastiche, V.8 attivita' commerciali contenuti nell'allegato A al nuovo decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Per le attivita' di cui all'art. 1 relative ad uffici, attivita' ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attivita' scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono gia' state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse gia' conformi, il nuovo decreto non comporta adeguamenti.
Il nuovo decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.