“Il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 93 comma 7-ter del d.lgs. n. 163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l’intera attività di progettazione sia svolta all’interno dell’ente”.
Questo uno dei principi di diritto affermati dalla Corte dei Conti con la delibera 18/Sezaut/2016/Qmig che fornisce risposte alle questioni di massima - rimesse dalle Sezioni regionali di controllo per l’Abruzzo e per il Veneto - in ordine alla corretta interpretazione dell'art.93 del d.lgs. 163/2006, il vecchio Codice appalti aggiornato - ma solo per le procedure poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, il 19 aprile 2016 - dal nuovo Codice (d.lgs. 50/2016).
La Corte dei Conti ha inoltre chiarito che “La nozione di “collaboratori” di cui al comma 7-ter dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità – di norma tecniche - all’uopo individuate in sede di costituzione dell’apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei termini preventivati.”
Infine, gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata.”