I professionisti sono esclusi dai finanziamenti legati alla “Nuova Sabatini” (c.d. Sabatini Ter).
Le Faq del Ministero dello Sviluppo economico, aggiornate al 24 giugno scorso, chiariscono al punto 3.1 che “Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate nei rispettivi regolamenti comunitari di settore”.
Inoltre, possono presentare domanda di agevolazione anche “le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento. (Art. 3 DM 25 gennaio 2016 - p.to 4 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673)”.
LA CIRCOLARE N. 26673 DEL 23 MARZO 2016. Ricordiamo che la Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 ha precisato, al punto 4, che “Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER”.
Inoltre, possono presentare domanda di agevolazione “le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 13.2”.
Sono escluse dalle agevolazioni “le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007)”.