“La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024”.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto 29 novembre 2023, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 11 dicembre 2023.
Il provvedimento tiene conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato. Ricordiamo che l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Con il decreto Mef 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Il ministro Giorgetti ha ravvisato l'esigenza di modificare l'attuale saggio degli interessi, sussistendone i presupposti.