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Salario minimo negli appalti regionali: una legge in Puglia

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato la legge per il contrasto al dumping contrattuale negli appalti regionali. Tra i criteri premiali anche l’applicazione del trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi

martedì 28 maggio 2024 - Redazione Build News

RUP Codice Appalti

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato pochi giorni fa all’unanimità la proposta di legge “Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale”, le cui disposizioni si applicano nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o degli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dei rispettivi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e delle società controllate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale (nuovo Codice degli appalti).

Lo scopo è di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Pertanto le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dal Codice.

Le novità

Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, l’acquisto di servizi e forniture nonché l’esecuzione di lavori e opere è oggetto di programmazione effettuata ai sensi del Codice.

Nei contratti di appalto o di concessione e stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, sono previsti degli elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro.

Negli appalti ad alta intensità di manodopera, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all’appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all’attività prevalente oggetto dell’appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, dello schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore ovvero del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale, indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all’attività prevalente, secondo quanto disposto dal Codice.

Nei contratti di appalto o di concessione basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali: l’organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro; i percorsi di certificazione che riguardino l’organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma; i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici; le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici; le misure volte a promuovere l’occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna; la messa a punto di azioni volte all’assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età; il punteggio conseguito nel rating di legalità; le misure per l’inserimento dei lavoratori con disabilità assunti; l’assunzione dell’obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall’appaltatore uscente, da parte dell’appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto.

Limite di 9 euro all’ora

Con emendamento presentato dal presidente della V Commissione consiliare con altri consiglieri di maggioranza si è introdotto anche tra i criteri premiali l’applicazione del trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi. L’emendamento è stato approvato a maggioranza con 24 voti a favore e 10 contrari.

Con altro emendamento, approvato all’unanimità, è stato introdotta tra i criteri premiali la presenza nelle imprese appaltanti di asili nido, spazi gioco e servizi educativi.

Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro

È istituito infine, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, che ha il compito di redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell’impresa, i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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