Attualità

Salva Casa e accertamento di conformità urbanistica: indicazioni operative dalla Regione Lazio

La Regione ha pubblicato tre provvedimenti, tra cui una direttiva che fornisce indicazioni univoche ed uniformi per l’applicazione su tutto il territorio laziale del nuovo istituto, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica

martedì 14 gennaio 2025 - Alessandro Giraudi

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Dal 28 luglio 2024 è in vigore il Decreto Salva Casa convertito in legge - legge 24 luglio 2024, n. 105 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 27 luglio) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

In proposito, la Regione Lazio ha pubblicato tre provvedimenti: la D.G.R. 3 ottobre 2024, n. 742 (recante “Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinati dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con legge 24 luglio 2024 n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»”); la Determinazione 12 novembre 2024, n. G15003 (recante “Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. Approvazione elenco documentazione e modulistica”); la Circolare 20 dicembre 2024, prot. n. 1566357 (recante “Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di conformità urbanistica disciplinati dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis”).

La Circolare

Con decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con legge 24 luglio 2024 n. 105”, ricorda la citata Circolare 20 dicembre 2024, prot. n. 1566357, “sono state introdotte significative modifiche al d.P.R. n. 380/2001. Come noto, tra le novità di maggior rilievo vi è l’introduzione dell’art. 36-bis, che disciplina l’accertamento di conformità nei casi di parziali difformità e variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 37; la norma, al contempo, prevede, al comma 4, un nuovo istituto di accertamento di compatibilità paesaggistica endoprocedimentale.

Nelle more di eventuali ulteriori indicazioni operative da parte del legislatore statale e di una organica revisione della legislazione regionale, stante l’immediata operatività della nuova disciplina, su proposta di questa Direzione, la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 742 del 03/10/2024 “Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinati dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con legge 24 luglio 2024 n. 105, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica
”.

Con determina n. G15003 del 12/11/2024, pubblicata sul BUR Regionale n. 95 del 26/11/2024, in esecuzione della predetta delibera, questa Direzione ha approvato l’elenco della documentazione necessaria per le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché la relativa modulistica.

La presente direttiva ha lo scopo di fornire indicazioni univoche ed uniformi per l’applicazione su tutto il territorio regionale del nuovo istituto, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 36-bis che, come chiarito al successivo punto 2, resta di competenza della scrivente Direzione Regionale
”.

Ambito di applicazione

In via generale, si sottolinea che l’ambito di applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (di seguito, per brevità, “art. 36-bis”), è limitato ai seguenti interventi:

1.1 interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001;
1.2 interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

In tali fattispecie, il comma 1 dell’art. 36-bis prescrive che il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA in sanatoria ... se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione
”.

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