Dal 28 luglio scorso è in vigore la legge 24 luglio 2024, n. 105 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 27 luglio) di conversione, con modificazioni, del Decreto Salva-Casa, cioè del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).
La circolare del Comune di Roma
Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (Servizio coordinamento tecnico rilascio titoli edilizi) del Comune di Roma ha emanato la circolare Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024 che fornisce le prime indicazioni per l’applicazione del Decreto Salva Casa. In particolare, in questo primo documento, vengono trattati alcuni degli argomenti inerenti le novità del D.P.R. 380/01: i mutamenti delle destinazioni d’uso, di cui all’art. 23-ter; le oblazioni, di cui all’ art. 36-bis comma 5; l’agibilità, di cui all’art. 24 commi 5-bis e 5-ter.
“A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 29 maggio 2024 n. 69 e della successiva Legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105, il Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/01 ha subito rilevanti variazioni, al fine di superare alcune criticità presenti nella normativa edilizia, nella prospettiva di agevolare la regolarizzazione, la commerciabilità e la trasformabilità del patrimonio edilizio esistente”, si legge nella circolare.
“Nel corso delle interlocuzioni avute sull’argomento anche con gli Ordini e i Collegi professionali è stata convenuta la necessità dell’adozione di indicazioni uniformi, tenendo presente che, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, le sopravvenute modifiche del regime edilizio da parte del legislatore statale “non possono impattare sulle scelte urbanistiche precedentemente approvate, pena la loro vanificazione” (Cons. St. Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4110), nel rispetto dell’autonomia statutaria e normativa dei Comuni di cui all’art. 3 del TUEL (d.lgs. 267/2000) e delle attribuzioni costituzionalmente conferite alle Regioni e agli enti locali, principi espressamente richiamati nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.P.R. 380/01.
Sono invece di competenza esclusiva del legislatore statale, come esplicitato nel comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 380/01, le definizioni generali degli interventi edilizi, contenute negli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/01, ed i regimi amministrativi ad essi applicabili definiti nel d.lgs. 222/2016 (Autorizzazione, SCIA, Comunicazione). Pertanto, tali definizioni, profondamente mutate dopo l’approvazione del P.R.G./2008, determinano i regimi amministrativi degli interventi, mentre le N.T.A. del P.R.G./2008 continuano a disciplinarne l’ammissibilità e le condizioni nelle varie componenti del tessuto insediativo”, ricorda il documento di orientamento per gli uffici dell’Amministrazione.
Il Comune di Roma ha adottato la circolare “nelle more della adozione di eventuali documenti esplicativi da parte del legislatore statale in ordine alla interpretazione delle nuove disposizioni e del necessario aggiornamento della modulistica unificata, nonché del recepimento delle medesime da parte della Regione Lazio, e preso comunque atto dell’urgenza di dotare gli Uffici di indicazioni univoche per l’applicazione di alcune delle previsioni di maggiore rilevanza ai fini della continuità dell’attività amministrativa del settore”.
Novità dalla Regione Umbria
Segnaliamo che la Regione Umbria, con la Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2024, n. 1119, ha approvato le Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità strutturale delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche dopo la legge 24 luglio 2024 n. 105 di conversione del Decreto Salva Casa.
Le recenti modifiche al d.p.r. 380/2001 attuate dalla legge Salva Casa, introducono un regime innovativo alle sanatorie edilizie ed urbanistiche nonché agli accertamenti di conformità in materia strutturale per le predette finalità.
La Deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale - n. 55 del 23 ottobre.
Il disegno di legge della Regione Siciliana
Ricordiamo che nei giorni scorsi la Giunta della Regione siciliana, su proposta dell'assessore al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino, ha approvato il disegno di legge (inviato all'Ars per l'avvio dell'iter parlamentare) di recepimento della legge Salva Casa, che consentirà di rendere operativi anche sul territorio siciliano i punti del “Piano salva-casa” nazionale non immediatamente applicabili, ponendo le basi per armonizzare e uniformare l'intera legislazione regionale in materia, eliminando incertezze interpretative.
Il disegno di legge della Regione siciliana consente di recepire la norma che prevede gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (Vepa), logge rientranti all'interno dell'edificio o porticati, opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come tende da sole o a pergola, purché non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi.
Introdotto, inoltre, l'aumento delle sanzioni previste laddove non possano essere eseguite le demolizioni di abusi, perché danneggerebbero anche la parte delle opere eseguite in conformità.
In Sicilia troveranno applicazione anche le disposizioni che superano la cosiddetta “doppia conformità” in caso di parziale difformità dal permesso di costruire: saranno cioè consentiti quegli interventi che risultino conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma che fossero conformi anche alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.
Il recepimento della norma nazionale consentirà anche di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni, nella misura di un terzo, alle demolizioni delle opere abusive presenti sul territorio comunale, al completamento o alla demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute, alla realizzazione di opere e interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero di immobili e spazi urbani dismessi, per iniziative economiche, sociali, culturali, di valorizzazione ambientale o per il consolidamento di immobili così da prevenire il rischio idrogeologico.
Inoltre, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle norme vigenti, sarà consentita la possibilità di mantenere l'installazione delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza Covid; per questo sarà sufficiente che gli interessati presentino una comunicazione di inizio lavori asseverata.
Con una precedente circolare assessoriale dell'8 agosto scorso, erano state definite le norme immediatamente applicabili in Sicilia, grazie a un recepimento dinamico: quella che deroga in materia di limiti di distanza tra fabbricati, quella su “documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”, su “mutamento d'uso urbanistico rilevante” e su “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, quella sulle tolleranze costruttive e, infine, quella sugli “interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.