L'Aula della Camera ha approvato giovedì 21 novembre, con 172 voti favorevoli e 41 contrari, la proposta di legge “Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia” (C. 1987-A), battezzata “Salva Milano”. Il testo va ora all'esame del Senato.
La proposta di legge reca disposizioni – riformulate quali norme di interpretazione autentica durante l'esame in sede referente – finalizzate a risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies, primo comma, della legge urbanistica (L. 1150/1942) e del numero 2 dell'art. 8 del D.M. n. 1444/1968, che individuano i limiti di volumi e altezza delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale urbanizzato.
Prevale la linea dell’interpretazione autentica
La proposta di legge si compone di un unico articolo, modificato in sede referente. Il comma 1 detta norme di interpretazione autentica di due disposizioni normative tra loro collegate, al fine di consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi edilizi effettuati anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata.
Nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dispone che l'art. 41-quinquies, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei seguenti casi, qualora gli interventi determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal medesimo art. 41-quinquies, primo comma, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni:
- edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati;
- sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati;
- interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati.
Analogamente, il secondo periodo del comma 1 dispone che il numero 2 dell'art. 8 del D.M. 1444/1968 si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei medesimi casi contemplati dal primo periodo (ossia edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, sostituzione previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati) che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti:
- ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato;
- o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici;
- e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7 del D.M. 1444/1968.
Il comma 2 stabilisce che nei casi di cui al comma 1 resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
Interventi di ristrutturazione edilizia
Il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), il predetto art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo D.P.R. si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
Il comma 4 prevede che nei casi di cui al comma 3 resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
Il comma 5 dispone che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 8.
Il comma 6 dispone che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Resta ferma la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).
Il comma 8 dispone, al primo periodo, che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. 11/2023, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'art. 41-quinquies, primo comma, della L. 1150/1942, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali:
- risultino approvati, entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi, anche mediante piani di lottizzazione convenzionata;
- e risulti comprovata l'avvenuta presentazione, entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori.
Il secondo periodo del comma 8 stabilisce che nell'ipotesi di cui al presente comma non trova applicazione l'art. 2-bis del D.L. 11/2023.
Dori (AVS): mega sanatoria edilizia a posteriori senza sanzioni
“Con la formula dell’interpretazione autentica con effetti retroattivi si introduce una mega sanatoria edilizia a posteriori senza sanzioni, il decreto salva-tutto, non solo gli abusi di Milano ma quelli fatti ovunque: è un testo che farà male all’Italia, un ‘tana libera tutti’ che, per salvare qualche torre a Milano, introduce un sistema applicabile in tutta Italia”, ha commentato Devis Dori, capogruppo di AVS nella commissione Giustizia, intervenendo in Aula alla Camera.
Bonelli: bruttissima pagina per l’urbanistica nazionale
“Con la proposta di legge 1987, a prima firma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, si sta scrivendo una bruttissima pagina dell’urbanistica italiana. Questa norma, meglio definita 'Salva Milano', rappresenta una bruttissima pagina per l’urbanistica nazionale e introduce una sanatoria che interviene anche su procedimenti penali in corso”, ha dichiarato il deputato Angelo Bonelli di AVS e portavoce di Europa Verde.
“Il problema più grave è che ciò che è stato fatto a Milano potrebbe essere replicato nel resto d’Italia. Con una semplice Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sarà possibile costruire grattacieli accorpando volumi di capannoni, rimesse e altre strutture, alterando gli standard urbanistici e peggiorando la vita nelle nostre città. Aspetto non secondario, la diminuzione degli introiti derivanti dalle opere di urbanizzazione. Questa norma non salva Milano, ma condanna il resto d’Italia a imponenti speculazioni immobiliari”, ha aggiunto Bonelli.