In tema di sanatoria degli abusi edilizi e di completamento funzionale dell'intervento abusivo, l’articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 dispone che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.
Con la sentenza n. 555 del 5 febbraio 2015, il Consiglio di Stato (Sez. IV) ha ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di Palazzo Spada, il completamento dell’edificio (come richiesto dal primo periodo della disposizione sopra ricordata) richiede anche l’effettivo completamento della copertura (cfr. per tutte sez. V, 19 ottobre 2011, n. 5625; sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 683; ivi riferimenti ulteriori).
COMPLETAMENTO FUNZIONALE E MUTAMENTO DI DESTINAZIONE. Per integrare il presupposto di sanabilità, previsto dalla norma, è necessaria una concreta definizione dell’opera nei suoi termini strutturali o funzionali, non l’esecuzione di qualsivoglia lavoro orientato al cambiamento di destinazione.
Quindi, se manca il solaio di copertura, l’opera non si può considerare ultimata, rendendo superflua qualsiasi istruttoria mirante ad acquisire la pratica di sanatoria, come precisa sempre la sez. IV del Consiglio di Stato con la sentenza n. 554 del 5 febbraio 2015. Nel caso in esame risultano solo appoggiate sulle murature perimetrali le parti componenti il solaio, vale a dire pignatte in laterizio e travetti in c.a. precompresso, mancando il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione. “Questi rilievi dimostrano che la copertura del manufatto non era stata completata e rendono superflua qualunque istruttoria volta ad acquisire la pratica di sanatoria”, osserva Palazzo Spada.