In merito alla sanzione consistente nella riduzione di un terzo degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, la Cassazione precisa che il giudice di merito non ha alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione.
Con l'ordinanza n. 22621/2019 pubblicata il 10 settembre, la seconda sezione della Cassazione civile ha infatti affermato il seguente principio di diritto:
La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione.
In allegato l'ordinanza della Cassazione