Dal Consiglio di Stato arriva il parere negativo – n. 1446/2018 del 1 giugno 2018, Adunanza di Sezione del 24 maggio 2018 - sullo schema di Regolamento sulla definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di Palazzo Spada ha espresso parere contrario – CLICCA QUI - a che lo schema di decreto ministeriale prosegua il suo corso.
Ricordiamo che con il precedente parere n. 1104/2018 dello scorso 23 aprile, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio sullo schema di regolamento del MiSE recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie – pari a 30 euro riducibile a un terzo in caso di versamento tempestivo - conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito. “La Sezione, al fine di poter emettere il parere richiesto, ritiene necessario che il Ministero riferente inoltri a questo Consiglio di Stato una compiuta relazione prospettando le soluzioni ritenute possibili per superare gli evidenziati profili di incostituzionalità della legge delega”, ha spiegato Palazzo Spada.
Il Ministero dello sviluppo economico, con nota numero 7137 del 28 marzo 2018, ha chiesto il parere al Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MiSE, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, concernente il regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato per effetto dell’articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi dettati dell’articolo 15, comma 45, del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 1, comma 900 - 901, della legge 28 dicembre 2015, in. 208. In particolare, il citato art. 15, comma 4, dispone che “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenute ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
Il comma 5 dell’indicato articolo 15 dispone che “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinate le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative.
Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.
LA LEGGE DELEGA NON RISPETTA IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA RISERVA DI LEGGE. Secondo il Consiglio di Stato “l’obiettivo di una efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale – da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione – deve, però, necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico”.
Palazzo Spada ritiene che l’art. 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “non sia rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”, e che “anche la individuazione per analogia di una sanzione – nel caso specifico quella prevista dall’art. 693 c.p. - configuri una precisa ed insuperabile violazione al principio della riserva di legge (oltre che del divieto di applicazione dell’analogia ai fini della individuazione della sanzione)”.