Nella riunione del 31 luglio 2019 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Lorenzo Fontana e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Confartigianato è intervenuta nella discussione parlamentare per migliorare il testo che in alcuni aspetti appare lacunoso e troppo severo.
Confartigianato ha ribadito la richiesta di valorizzare la Banca Dati F-Gas e ha chiesto che il Ministero dell’Ambiente intervenga sulla definizione dei contenuti minimi obbligatori da inserire nella banca dati da parte dei “venditori”, contenuti giudicati insufficienti per la piena tracciabilità degli F-Gas. Infatti, la scelta di rendere facoltativo l’inserimento del codice identificativo delle macchine frigorifere produce una falla nel sistema di tracciabilità che limita l’efficacia del provvedimento e aumenta gli oneri in capo agli installatori i quali si devono fare parte diligente per inserire i dati di macchine che sono state vendute ma che potrebbero non essere iscritte in banca dati.
Inoltre Confartigianato sollecita il riequilibrio del sistema sanzionatorio sulla base delle sanzioni previste per i venditori che appaiono più lievi. La Confederazione chiede altresì una forte riduzione delle sanzioni previste per le imprese in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca Dati F-Gas: le sanzioni attualmente previste appaiono troppo elevate rispetto alla natura amministrativa della violazione.
“Le imprese – dichiara Dario Dalla Costa, Presidente dei Termoidraulici di Confartigianato – hanno fatto un percorso di formazione e certificazione delle proprie competenze e sono le sole qualificate a operare sulle apparecchiature e macchine frigorifere. Questa è una informazione rilevante soprattutto per i cittadini poiché, essendo stata correttamente individuata tutta la filiera dei soggetti che concorrono all’obiettivo fondamentale della riduzione delle emissioni a effetto serra, sono state anche previste le relative, pesanti, sanzioni”.
Confartigianato ha quindi anche chiesto che venga individuato un periodo transitorio necessario e utile per informare capillarmente ed esaurientemente tutta la filiera.
“Deve essere chiaro agli operatori – prosegue Dalla Costa – che in fase di acquisto, installazione, manutenzione e smantellamento delle apparecchiature e delle macchine frigorifere devono rivolgersi ad un impiantista qualificato, abilitato presso la Camera di commercio ai sensi del D.M. 37/08 e in possesso delle certificazioni F-Gas in corso di validità. Ma mi chiedo se i cittadini che hanno un condizionatore in casa sanno di essere gli “operatori”. Ma soprattutto se sanno che affidandosi a personale non qualificato possono essere multati con una sanzione minima di 5.000 euro. Io temo di no!”.
Il primo fondamentale snodo per i controlli sono proprio i venditori che attraverso il rigoroso adempimento dei propri obblighi possono garantire la piena tracciabilità delle macchine e degli F-Gas, oltre che svolgere un prezioso ruolo di informazione dovendo chiedere agli utilizzatori finali una dichiarazione contenente l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.
Per Confartigianato poi devono essere edotte anche tutte le figure professionali e le imprese che concorrono al ciclo produttivo edile, per evitare sversamenti accidentali di gas ad effetto serra.
In pratica è arrivato il momento in cui ciascuno si senta responsabilizzato verso comportamenti virtuosi a difesa dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per limitare e prevenire, in tal modo, effetti indesiderati sul clima.
Gli installatori e manutentori di Confartigianato ci sono, mettendo la propria professionalità al servizio dei cittadini per contribuire al controllo di prodotti e sostanze che, in caso di uso improprio, sono dannose per l’ambiente e per la salute.
LE TAPPE. Dal 25 luglio 2019 i venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, sono tenuti a comunicare i dati di vendita: tipologia di apparecchiatura, numero e data della fattura o dello scontrino di vendita, anagrafica dell’acquirente che se è un privato cittadino deve rilasciare una dichiarazione con l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata
Dal 25 settembre 2019 le imprese e persone in possesso di certificato devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
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