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Sardegna: approvato il nuovo Piano casa

Il provvedimento consente di incentivare e migliorare la qualità architettonica e la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio esistente, favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile

venerdì 27 dicembre 2019 - Redazione Build News

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“Con il testo approvato oggi dalla Giunta restituiamo ai Sardi un sistema di regole certe e uguali per tutti. Regole che consentono di migliorare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente. Manteniamo così uno degli impegni presi con gli elettori ai quali avevamo presentato, quasi un anno fa, il programma della coalizione di governo”. Il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha commentato con soddisfazione il DL approvato lo scorso 23 dicembre dalla Giunta, che consente di incentivare e migliorare la qualità architettonica e la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio esistente, favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile.

“Abbiamo scelto, afferma il Presidente Solinas, di apportare modifiche sostanziali, nel rispetto della normativa vigente, delle recenti sentenze della Corte Costituzionale ed in linea con l’orientamento politico del governo regionale, ad alcune leggi, quali la n. 8 del 2015, la legge n. 45 del 1989, la legge 16 del 2017. Si è proceduto inoltre all’attuazione dell’art. 2-bis del D.P.R 380 del 2001".

Con questo provvedimento, conclude il Presidente, coniughiamo la tutela dell’ambiente a quella dei legittimi interessi dei cittadini, e riavviamo un settore di vitale importanza, quello dell’edilizia, che ha perso 30 mila addetti in 10 anni”.

“Il testo, chiarisce l’Assessore all’Urbanistica Quirico Sanna, è uno strumento utile alle famiglie e agli imprenditori sardi. Prevede premialità volumetriche e l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio, l’impiego di materiali locali e delle fonti di energia rinnovabili, la demolizione e la ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadano in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica, coniugando le esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali del territorio con gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

In riferimento agli ampliamenti, sono stati previsti ulteriori incrementi volumetrici per gli edifici e le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, G ed incrementi volumetrici per gli edifici e le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella zona urbanistica F. In tale ultimo caso gli incrementi riguardano sia le strutture ubicate nella fascia oltre i 300 metri dalla linea di battigia, sia quelle nei 300 metri che ricadano nelle aree individuate ai sensi dell’art. 10 bis,comma 2, lettera b), della L.R. 22-12-1989, n. 45. Nelle strutture turistico-ricettive è autorizzato finanche l’incremento del numero delle stanze.

Ai proprietari delle unità immobiliari ed ai proprietari delle strutture turistico ricettive aventi diritto è concesso un ulteriore incremento del volume urbanistico esistente nel caso in cui effettuino nel rispetto di alcune prescrizioni, quali l’impiego di fonti di energia rinnovabili, di materiali locali, di tecniche costruttive che consentano il recupero di componenti costituenti gli edifici demoliti, di soluzioni volte a ridurre gli effetti delle isole di calore o di soluzioni volte al riutilizzo delle acque meteoriche, come pure il rispetto dei parametri dettati dalla direttiva CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

Sono ammessi incrementi per quelle strutture ricettive destinate ad ospitare servizi turistici ed attività ad essi complementari.

Per quanto attiene gli interventi nel territorio agricolo si è disposto che questi raggiungano la superficie minima anche computando più corpi aziendali, che possono non essere contigui e possono essere ubicati in comuni limitrofi, sempre che le superfici non siano inferiori all’ettaro. L’edificazione di fabbricati per fini residenziali nell’agro è consentita anche ai non imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

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