Bioedilizia

Sardegna: chiarimenti sulle regole per gli impianti eolici

Emanata una circolare per sciogliere i dubbi posti da enti pubblici e operatori privati

martedì 10 maggio 2016 - Redazione Build News

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La Direzione generale dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, nelle more dell’aggiornamento/revisione della regolamentazione specifica, considerati i numerosi quesiti posti da Enti pubblici e Operatori privati, ha fornito con la circolare del 14 aprile 2016 dei chiarimenti in merito alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici.

I temi specifici oggetto della circolare riguardano in particolare: l’applicazione del DM 52/2015 in Sardegna, i criteri di cumulo delle potenze ai sensi della DGR 45/34 del 12.11.2012, il minieolico e relativi criteri di inserimento nel territorio, i criteri di non idoneità stabiliti con la DGR 40/11 del 07.08.2015, l’assoggettamento degli impianti eolici alle procedure di VIA.

APPLICAZIONE DEL DM 52/2015 IN SARDEGNA. La Regione Sardegna, con la L.R. n. 3 del 2009 (art. 5, comma 23), ha stabilito che devono essere sottoposti alla procedura di Verifica gli impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore o uguale a 1 MW (non ricadenti nella fattispecie di cui al comma c-bis dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), e alla procedura di VIA gli impianti di potenza complessiva superiore a 1 MW. A livello nazionale, l'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede invece l'assoggettamento alla procedura di verifica degli impianti di potenza complessiva superiore a 1 MW.

L'entrata in vigore del D.M. 52/2015 ha introdotto dei criteri aggiuntivi che comportano la necessità di ridurre del 50% le soglie di confronto, riportate nel predetto allegato IV, utili per stabilire se un determinato progetto deve essere sottoposto o meno a procedura di screening.

Le soglie più cautelative definite dalla citata norma regionale, pur con l'entrata in vigore del D.M. 52/2015, continuano a trovare applicazione, in quanto integrano i livelli minimi di tutela introdotti a livello nazionale e specificati dallo stesso D.M.

CRITERI DI CUMULO DELLE POTENZE. I criteri di cumulo delle potenze, individuati nella deliberazione n. 45/34 del 2012, conservano la loro validità, non essendo stati inficiati da alcuna disposizione normativa, né sentenza amministrativa.

Tali criteri sono stati definiti dalla Giunta Regionale al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità e discendono da quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 28/2011 <>.

Pertanto, al fine di stabilire se i procedimenti autorizzativi devono essere preceduti dalle procedure in materia di VIA, si applicano i criteri di calcolo della potenza cumulativa di cui aì punti dal ll al V della premessa della D.G.R. n.45/34 del 2012.

MINIEOLICO. La definizione del minieolico è contenuta al punto 5.2 dell'Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009, modificata dalla D.G.R. 27/16 del 2011 con riferimento alla sola soglia di potenza (range inizialmente da 3÷30 kW poi modificato a 3÷60 kW). I criteri di inserimento nel territorio riportati al successivo punto 5.3 del medesimo Allegato, che si riferiscono alla scelta localizzativa dell'impianto, si applicano pertanto alle sole macchine eoliche che rispettano tutti i requisiti (anche geometrici) del citato punto 5.2.

Per gli aerogeneratori che, pur con potenza inferiore a 60 kW, non rispettano i requisiti geometrici previsti dal punto 5.2, si deve far riferimento al quadro regolamentare di cui ai precedenti punti dello stesso Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009.

NON IDONEITÀ. Per qualunque impianto di qualsivoglia potenza, si rammentano i criteri di non idoneità definiti dalla Giunta Regionale con la D.G.R. 40/11 del 2015, la cui rappresentazione cartografica è reperibile al seguente link

http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=eolico.

PROCEDURE IN MATERIA DI VIA PER GLI IMPIANTI EOLICI. Al fine di fornire un riferimento immediato, si riporta il quadro sinottico relativo alle diverse fattispecie e condizioni in base alle quali un impianto eolico ubicato sulla terraferma deve essere assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionale.

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