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Sardegna: nuove regole su Attestati Prestazione Energetica e impianti termici a biomasse

I casi in cui è escluso l'obbligo di dotazione e allegazione dell'A.P.E. e i valori minimi di rendimento e di emissione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide

mercoledì 23 gennaio 2019 - Redazione Build News

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Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna è stata pubblicata la Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 recante “Legge di semplificazione 2018”.

L'articolo 49 di questa legge stabilisce che “L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:

a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;

b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;

c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;

d) gli edifici dichiarati inagibili;

e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;

f) la locazione di porzioni di unità immobiliari”.

CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. L'articolo 51 dispone che “sono di competenza della Regione i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici”.

IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE. L'art. 50, relativo agli impianti termici, prevede che “i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide rispettano i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:

a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) se installati dal 1° gennaio 2019;

b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 2017 se installati dal 1° gennaio 2020".

In allegato la Legge regionale

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