Con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni, stamane l'Assemblea del Senato ha approvato il ddl di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 – Sblocca-cantieri, per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Il testo passa ora alla Camera.
Il provvedimento consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.
È confermata la sospensione sperimentale per due anni di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e ripristinata la percentuale massima del 40% per il subappalto. Viene eliminato il criterio del massimo ribasso e prevista l'esclusione automatica delle offerte che superano soglie anomale.
Tra le altre novità degli emendamenti approvati, è stata eliminata la norma che consentiva alle pubbliche amministrazioni di escludere dalle gare d'appalto le imprese per le irregolarità fiscali e contributive non definitive.
In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni «Italia Infrastrutture s.p.a.», con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Questa società avrà come compito di portare a completamento le opere pubbliche a rischio di perdita dei fondi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà autorizzare nuove forme di laboratori, oltre a quelli già enunciati dalla legge 1086 del 1971, ai fini di effettuare prove e controlli su materiali su strutture e costruzioni esistenti (LEGGI TUTTO).