Dalla Federazione Finco una prima analisi del testo del Decreto “Sblocca cantieri” (ddl di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) come approvato il 6 giugno scorso in Senato (LEGGI TUTTO). Ora il testo è al vaglio della Camera.
Art. 23, c. 3bis
Gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano interventi strutturali o impiantistici possono essere appaltati con progetto definitivo.
Art. 26, c. 6, lettera b)
Verifica del progetto fatta anche internamente dalla stazione appaltante se dotata di sistema di controllo interno di qualità [scomparso, per converso, l’emendamento che prevedeva un incentivo del 2% alla progettazione per i dipendenti pubblici].
Art. 35
- Previsto che il valore complessivo degli appalti aggiudicati per lotti debba prescindere dal fatto che i lotti siano aggiudicati contemporaneamente o separatamente (commi 9 e 10);
- Previsto anticipo del 20% su ogni tipologia di appalto (compresi, quindi, le forniture ed i servizi) (comma 18).
Art. 36 affidamenti sotto soglia comunitaria
- Affidamenti diretti fino a 40mila euro (comma 2, lettera a));
- Da 40mila a 150mila (lavori) affidamento diretto con valutazione di tre preventivi (comma 2, lettera b));
- Da 40mila alla soglia comunitaria (servizi e forniture) affidamento diretto con valutazione di cinque operatori economici (comma 2, lettera b));
- Da 150mila a 350mila (lavori ) affidamento diretto con valutazione di dieci operatori economici (comma 2, lettera c));
- Da 350mila fino a 1milione (lavori ) affidamento diretto con valutazione di quindici operatori economici (comma 2, lettera c bis));
- Da 1 milione in su, procedura aperta con esclusione automatica offerta anomala (comma 2, lettera d));
- Tutti gli affidamenti diretti avvengono sulla base di un elenco di operatori economici o di indagini di mercato e prevedono una rotazione negli inviti;
- Abrogato il comma 5 che prevedeva verifica sul solo aggiudicatario;
- Inserito un comma 9bis che prevede equivalenza tra aggiudicazione basata solo sul prezzo ed OEPV (senza più la necessità di motivare uso dell’OEPV come previsto dal DL32/19) nel caso di appalti sotto soglia comunitaria.
Art. 37, c. 4
I comuni non capoluogo continueranno a fare da stazioni appaltanti senza obbligo di usare le centrali di committenza.
Art.46, c. 1, lettera a)
Abilitazione alla progettazione anche per gli archeologi
Art. 59, c. 1
Ripristino appalto integrato.
Art. 77, c. 3
Commissari di gara nel caso di OEPV interni alla stazione appaltante.
Art. 80
- Comma 4: prevista la possibilità che l’impresa sia esclusa dall’appalto se non ha pagato imposte, tasse e contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati. L’esclusione non viene applicata in alcuni casi ben definiti. [non è ben chiaro se questo emendamento è tra quelli che analizzerà l’Aula del Senato ];
- Comma 5 ter (nuovo ): diventa causa di esclusione il grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori (accertato in giudizio con sentenza passata in giudicato).
Art. 84, c. 4, lettera b)
Periodo di attività documentabile per valutazione dei requisiti di capacità tecnico – economica per qualificazione SOA: 15 anni.
Art. 95
- Eliminato il comma 4 che prevedeva aggiudicazione basata sul solo prezzo fino a 2 milioni;
- Rimane comma 10bis relativo al peso massimo della parte economica nell’OEPV (30%) più volte messo in discussione nel corso della conversione del Decreto.
Art. 97
- Valutazione offerte anomale basata sulla media delle offerte con taglio ali (10%) (comma2 e 2bis);
- Esclusione automatica offerta anomale per appalti sotto soglia comunitaria e senza interesse transfrontaliero (comma 8)
Art. 105
- Possibilità di subappaltare decisa di volta in volta dalla stazione appaltante nel Bando di Gara;
- Percentuale massima di subappalto sull’intero ammontare dei lavori: 40%;
- Subappaltabilità Sios: resta al 30%;
- Sospesa la terna sia negli appalti ordinari che nelle concessioni.
Da notare che il miglioramento alla previsione che prevedeva il pagamento diretto al subappaltatore a prescindere dalle sue dimensioni e dalla natura del contratto – Art. 105, c. 13, già presente negli emendamenti approvati in Commissione al Senato – , non è stata reinserita.
Anche la possibilità che il partecipante alla gara potesse poi fare da subappaltatore, presente in alcuni emendamenti è stata poi negata confermando attuale impostazione dell’art. 105, c. 4, lettera a).
Art. 177, c.2
Ancora prolungato (fino al 31 dicembre 2020) il termine entro il quale i concessionari debbono adeguarsi alle nuove percentuali per appalti in house.
Art. 216, c. 27 octies
Regolamento unico in sostituzione di alcuni Decreti attuativi e Linee Guida Anac entro 180 giorni da entrata in vigore DL 32/19. Tra le materie che rientreranno nel Regolamento Unico: la qualificazione degli operatori economici –anche nei Beni Culturali – , delle Sios, dei contraenti generali.
A latere (in quanto non specificamente inseriti in un articolo) si segnala:
- la possibilità che gli appalti (sia di progettazione che di esecuzione) siano banditi anche in assenza di risorse;
- che possano essere oggetto di riserva “anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 “ del Codice [archeologia preventiva];
- che per risolvere rapidamente le controversie possa essere costituito un collegio consultivo tecnico;
- che anche nei settori ordinari, si possa verificare in sede di gara l’offerta prima dei requisiti dei concorrenti (come previsto per i settori esclusi dall’art. Art. 133, c. 8).
Eliminato, viceversa, l’emendamento che prevedeva applicazione CAM sopra la soglia comunitaria
Il Decreto in conversione avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato, ma visti i tempi ormai residui prima della sua scadenza (17 giugno) non è immaginabile – anche in considerazione del difficile lavoro di mediazione che è stato necessario fra le forze politiche – che ci siano ulteriori modifiche.
I risultati del testo, almeno per alcuni degli aspetti che hanno visto FINCO tenacemente in prima linea, come nel caso della soglia del subappalto (che ricordiamo era stata elevata al 100% dall’emendamento della Lega e che è stato uno dei punti di maggiore scontro tra le parti), il mantenimento di una subappaltabilità limitata per le SIOS, il mantenimento di una bassa percentuale della parte economica nell’OEPV come anche il mantenimento della facoltà (non obbligo) della stazione appaltante di prevedere subappalto, devono certamente ritenersi soddisfacenti.
Rimangono perplessità sui seguenti 5 punti:
1
Art. 36 affidamenti sotto soglia comunitaria
Gli appalti di dimensioni ridotte costituiscono un settore importante dell’economia e drenano cifre sostanziose di risorse pubbliche: è preoccupante siano sufficienti 10 operatori economici (in pratica sono gare che andranno al massimo ribasso senza valutazione di anomalia ai sensi dell’art. 97) per le gare tra i 150 ed i 350 mila euro.
Andrebbe peraltro approfondito l’art. 97 perchè nella riformulazione Patuanelli si legge 19) all’art.97……..b) al comma 3 sono aggiunti, in fine i seguenti :”il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.” Poi si legge: d) al comma 8………Comunque l’esclusione automatica non opera quando i numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.“
2
La combinazione dei quattro articoli di cui sotto è critica sotto il profilo della trasparenza nella fase di scelta del contraente in quanto può favorire il fenomeno corruttivo e destabilizza gli operatori che non hanno garanzie di obiettività ed imparzialità nella partecipazione alle gare bandite da stazioni appaltanti non qualificate e con commissioni interne.
Art. 36, c. 9 bis che prevede equivalenza tra aggiudicazione basata solo sul prezzo ed OEPV (senza più la necessità di motivare uso dell’OEPV come previsto dal DL32/19) nel caso di appalti sotto soglia comunitaria.
Art. 37, c. 4. I Comuni non capoluogo continueranno a fare da stazioni appaltanti senza obbligo di usare le Centrali di committenza.
Art. 77, c. 3. Commissari di gara interni alla stazione appaltante nel caso di OEPV.
Art. 95. Eliminato il comma 4 che prevedeva aggiudicazione basata sul solo prezzo fino a 2 milioni.
3
Assai negativo il ripristino dell’appalto integrato (Art. 59, c. 1) ed il prolungamento fino al 31 dicembre 2020 (Art. 177, c.2) del termine entro il quale i concessionari debbono adeguarsi alle nuove percentuali per appalti in house ” con effetto di abbattimento della qualità del progetto e mantenimento di una inaccettabile autonomia ai Concessionari su ingenti somme (distolte al mercato).
4
Art. 216, c. 27 octies
Regolamento unico anche nei Beni Culturali – Questa decisione è estremamente dannosa per il settore dei Beni Culturali.
5
Appare assai critica la possibilità che gli appalti (sia di progettazione che di esecuzione) siano banditi anche in assenza di risorse.
Leggi anche: “Sblocca-cantieri e Codice Appalti, via libera dal Senato. Ok a Italia Infrastrutture s.p.a.”