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Sblocca-cantieri e nuova classificazione degli interventi in zona sismica: novità in E.Romagna

A fronte della nuova classificazione introdotta con l’art.3 del DL n. 32/19, la Regione ha elaborato una propria proposta di delibera per confermare l’operatività di due vigenti atti regionali

mercoledì 29 maggio 2019 - Redazione Build News

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La Regione Emilia-Romagna, a fronte della nuova classificazione degli interventi in zona sismica introdotta con l’art.3 del DL 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Sblocca Cantieri), ha elaborato una propria proposta di delibera per confermare l’operatività di due vigenti atti regionali relativi al tema in questione, nello specifico:

- la DGR n. 2272 del 2016 che individua e disciplina gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera;

- la DGR n. 1661 del 2009 che individua e disciplina gli interventi relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile.

Si evidenzia, infatti, che l’art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. Sblocca Cantieri) ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del DPR 380/2001 ed inserito nello stesso decreto l’articolo 94-bis.

Questo nuovo articolo al comma 1 ha introdotto una nuova classificazione degli interventi in zona sismica, i quali, con riguardo alla pubblica incolumità, sono distinti in tre tipologie di interventi “gli interventi rilevanti”, “gli interventi di minore rilevanza” e “gli interventi privi di rilevanza”, stabilendo l’obbligo dell’autorizzazione sismica preventiva solo per la tipologia degli interventi rilevanti.

Il comma 2 dello stesso articolo 94-bis stabilisce l’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di linee guida per l’individuazione degli interventi appartenenti alle tre diverse tipologie sopra riportate, però conferisce alle Regioni, nell’attesa dell’emanazione delle linee guida statali, la facoltà di dotarsi di specifiche elencazioni di tali interventi o di confermare quelle già esistenti, con la prescrizione dell’obbligo dell’adeguamento alle linee guida statali a seguito della loro emanazione.

In questo senso la Regione Emilia-Romagna ha elaborato una proposta di delibera con la quale andrà a confermare l’operatività dei vigenti atti regionali approvati ai sensi della LR 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) di cui alle DGR n. 2272 del 2016 e DGR n. 1661 del 2009 sopra citate, con la precisazione che a seguito dell’emanazione delle linee guida statali previste dal citato articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, la Regione provvederà all’eventuale adeguamento dei citati elenchi, in conformità alle indicazioni delle medesime linee guida.

Tale proposta di delibera sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS), di cui ANCE Emilia Romagna è componente, istituito per la valutazione degli atti di indirizzo della stessa LR 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico). (fonte: Ance Emilia Romagna)

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