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Sblocca-cantieri: ecco il testo approvato dal Senato. Novità sui limiti di distanza tra i fabbricati

Inserita una norma di interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, del decreto 2 aprile 1968, n. 1444

venerdì 7 giugno 2019 - Redazione Build News

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Riportiamo in allegato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL Sblocca-cantieri, approvato ieri dall'Assemblea del Senato.

LIMITI DI DISTANZA TRA I FABBRICATI. Tra le modifiche apportate, segnaliamo in particolare quella all'articolo 5, comma 1 dove è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9».

Ricordiamo che il Decreto 2 aprile 1968, n. 1444 stabilisce, all'articolo 9 – recante “Limiti di distanza tra i fabbricati” - quanto segue:

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

ITALIA INFRASTRUTTURE SPA. Il testo licenziato dal Senato prevede anche - Art. 5-quinquies – l'istituzione della società “Italia Infrastrutture Spa”:

Art. 5-quinquies. – (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata “Italia Infrastrutture Spa”, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla società su un conto di tesoreria intestato alla medesima società, appositamente istituito, con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato lo statuto della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione.

2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della società stessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d’intervento della società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “e all’importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, all’importo di 11,5 milioni di euro per l’anno 2019 e all’importo di 7.309.900 euro a decorrere dall’anno 2020”;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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