Fisco

Sblocca-cantieri: fino al 31/12/2020 disciplina semplificata per i lavori di manutenzione

La disciplina semplificata è finalizzata a consentire l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo

martedì 11 giugno 2019 - Redazione Build News

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Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto all'articolo 1 del decreto-legge Sblocca-cantieri (D.L. 32/2019) il comma 6, che reca una disposizione transitoria che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

In base al comma in esame, fino al 31 dicembre 2020, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile:

- provvedere all’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

- provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Tale disposizione, che riproduce, nella sostanza, quella che nel testo iniziale del decreto-legge opera a regime ed è configurata come una riscrittura (operata dalla lettera a), n. 2), del testo iniziale dell’art. 1 del presente decreto-legge) del comma 3-bis dell’art. 23 del Codice, durante l'esame al Senato è stata trasformata in una norma transitoria, premettendo la locuzione “per gli anni 2019 e 2020”.

Il dossier parlamentare del 7 giugno 2019 segnala, in proposito, che, essendo il 2019 già in corso, la disposizione in commento (in quanto riferita all’anno 2019 nella sua totalità) potrebbe ritenersi provvista di un possibile effetto retroattivo sui contratti già affidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Un’ulteriore modifica apportata durante l’esame al Senato è volta a configurare la norma in esame non più come una novella al Codice bensì come una disposizione ad esso esterna.

Di conseguenza torna ad essere efficace la disposizione contenuta nel previgente comma 3-bis dell’art. 23 del Codice, che si limitava a demandare ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, la disciplina della progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro, nonché l’individuazione delle modalità e dei criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

Il dossier parlamentare fa notare che la disposizione transitoria prevista dal comma in esame riproduce i periodi terzo, quarto e quinto del testo, previgente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, della disposizione transitoria dettata dal comma 4 dell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016). L’unica differenza risiede nel limite temporale di applicazione: nei citati periodi veniva infatti previsto che la disciplina transitoria si applicasse fino all’entrata in vigore del succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (previsto dal testo previgente del comma 3-bis dell’art. 23 del Codice e mai emanato). La norma in esame pone invece un limite definito, fissato al 31 dicembre 2020.

Tali periodi del citato comma 4 sono stati abrogati dall’art. 1, lettera mm), numero 2), del testo iniziale del presente decreto-legge (in virtù del fatto che il nuovo comma 3-bis dell’art. 23 del Codice, come riscritto dal numero 2) della lettera a) dell’art. 1 del medesimo testo iniziale, ha dettato una disciplina “a regime”). Tale abrogazione non è confermata dal nuovo testo dell’art. 1, come riscritto durante l'esame al Senato.

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