Ancora altre norme dello Sblocca Italia bocciate dalla Corte costituzionale. Questa volta nel mirino della Consulta ci sono i commi 2, 4, 10-bis e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164.
Le suddette norme sono state impugnate dalla Regione Puglia.
COMMISSARIO PER LA TRATTA FERROVIARIA NAPOLI-BARI. L’art. 1, comma 1, della legge impugnata prevede che l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato spa sia nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, previste dal Programma Infrastrutture Strategiche disciplinato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
L’art. 1, comma 2, attribuisce al Commissario il potere di approvare i progetti per la realizzazione delle opere e di espletare ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, comunque finalizzata all’esecuzione della tratta ferroviaria.
L’art. 1, comma 4, stabilisce che, a seguito dell’approvazione dei progetti, è convocata la conferenza di servizi, e che, «in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità», si applicano le procedure concertative indicate dall’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
L’art. 1, comma 10-bis, conferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di redigere il Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria con l’individuazione delle linee ferroviarie da ammodernare, al fine di procedere alla realizzazione di opere di interesse pubblico nazionale o europeo.
L’art. 1, comma 11, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’approvazione dei contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale, con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2014.
LA SENTENZA DELLA CONSULTA. Secondo la Corte costituzionale – sentenza n. 7/2016 depositata ieri - i commi 2 e 4 dell'art. 1 sono costituzionalmente illegittimi “nella parte in cui non prevede che l’approvazione dei relativi progetti avvenga d’intesa con la Regione interessata”.
La Consulta ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10-bis “nella parte in cui non prevede che l’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni”.
Costituzionalmente illegittimo è anche il comma 11 dell’art. 1, “nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale”.
BOCCIATO ANCHE IL COMMA 1 DELL'ART. 29 SUL PIANO PORTI. Ricordiamo che con la sentenza n. 261/2015 depositata l'11 dicembre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 comma 1 dello Sblocca Italia nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni (LEGGI TUTTO). “La Corte non ha messo in discussione i contenuti del Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, né le prerogative del Governo di realizzarlo, ma ha sostanzialmente chiesto al Governo di ricercare l’intesa sui contenuti anche con il Sistema delle Regioni”, ha commentato nel dicembre scorso il ministro alla Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio.
“Pur non essendo obbligatorio secondo l’articolo 29 dello Sblocca Italia, il testo del Piano era già stato sottoposto alle Regioni ricevendone un parere positivo. Si tratta, dunque, di un problema procedurale che cercheremo di concludere così come indicato dalla Corte. Lo faremo – ha annunciato Delrio - già dalle prossime settimane per costruire il più ampio consenso istituzionale attorno agli indirizzi strategici per la valorizzazione della “risorsa mare” contenuti nel Documento. Saneremo così il vulnus individuato, secondo la Sentenza, nell’articolo 29 della Legge Sblocca Italia. E’ questo specifico articolo di questa specifica norma, infatti, che è stato oggetto di impugnativa, e successivo giudizio, di legittimità costituzionale”.
“Questo percorso – ha aggiunto Delrio - non influenza l’iter dell’articolo 8 della Legge Madia che, in precedenza alla presentazione del Piano, aveva indicato i criteri con i quali il Parlamento ha delegato il Governo a riordinare e razionalizzare le Autorità Portuali in quanto amministrazione centrale dello Stato e dal quale discenderà il Decreto Delegato sulla riforma della governance dei porti di rilevanza nazionale”.
“La nuova governance conterrà comunque – ha concluso il ministro - anche sulla scorta delle raccomandazioni e delle osservazioni avanzate dal Parlamento, dalle stesse Regioni, dall’Anci, elementi di decisivo coinvolgimento del sistema delle istituzioni territoriali: dalla nomina dei Presidenti della nuove Autorità di Sistema frutto di intese tra Ministro e Presidenti di Regioni alla presenza di delegati di Regioni stesse, Comuni oggi sedi di Autorità Portuale e Città Metropolitane all’interno dei nuovi Comitati di Gestione delle Autorità”.
LEGITTIME LE NORME SUI CONDHOTEL. Per quanto riguarda invece l'articolo 31 dello Sblocca Italia che introduce norme in materia di condhotel (una tipologia innovativa di esercizi alberghieri, a gestione unitaria, che forniscono servizi sia nelle tradizionali camere destinate alla ricettività, sia in unità abitative a destinazione residenziale), la Consulta ne ha confermato la legittimità, in quanto attua il principio di leale collaborazione che disciplina i rapporti tra lo Stato e le Province autonome (LEGGI TUTTO).