Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 di oggi 22 maggio è pubblicata la legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 recante “Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali”, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2024.
Essa stabilisce che gli enti economici regionali e le società controllate dalla Regione Toscana, non inseriti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche aggiornato ogni anno dall’ISTAT, possano acquistare i crediti fiscali dalle banche da portare in compensazione con i propri debiti fiscali e previdenziali, a condizione di disporre di proprie risorse economiche e finanziarie sufficienti per far fronte sia all’acquisto sia ai possibili rischi derivanti dalle operazioni svolte. L’ambito oggettivo di applicazione della legge è quello dei crediti che discendono dagli interventi rientranti nel cosiddetto superbonus, sia sisma bonus che ecobonus, nonché dalle opere di ristrutturazione edilizia, mentre l’ambito soggettivo viene inquadrato nelle imprese che hanno sede legale operativa sul territorio regionale e con riferimento a interventi su immobili nel territorio regionale.
La Regione non ha, nei confronti degli enti e delle società controllate che vorranno procedere all’acquisto, alcun obbligo normativo di finanziamento. Eventuali perdite che dovessero realizzarsi nonostante l’obbligo di cessione pro-soluto potranno essere assorbite grazie all’apposito fondo rischi che enti e società dovranno costituire. Sulla base, poi, di una ricognizione effettuata presso enti e società potenzialmente interessati dalla norma, è emerso un ammontare di debiti fiscali e previdenziali teoricamente compensabili annualmente pari a circa 5 milioni di euro.
Gli enti e le società controllate dalla Regione potranno procedere all’acquisto dei crediti fiscali dalle banche con la garanzia del pro-soluto e a fronte di un accantonamento ad un apposito fondo rischi del proprio bilancio di esercizio pari ad almeno il 20 per cento del valore nominale dei crediti acquistati. Queste previsioni sono necessarie a preservare i bilanci di enti e società che aderiranno alla facoltà consentita dalla norma contro eventuali rischi derivanti dalle operazioni di acquisto svolte.
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