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Sblocco dei crediti Superbonus, approvato in Basilicata il disciplinare

È il primo step di attuazione della legge regionale n. 20 del 16 luglio 2023 che offre una risposta alle tante aziende lucane in difficoltà a causa dei crediti edilizi incagliati

giovedì 23 novembre 2023 - Alessandro Giraudi

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“I giornali nazionali hanno parlato di "modello Basilicata" sulla cessione dei crediti. Oggi la Giunta ha approvato il disciplinare che è il primo step di attuazione della legge regionale a prima firma Tommaso Coviello, votata all'unanimità dal Consiglio regionale, che offre una risposta alle tante aziende lucane in difficoltà a causa del Superbonus”.

Lo ha annunciato ieri 22 novembre il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Questa Giunta regionale vuole sostenere la transizione energetica, l'efficienza energetica degli edifici che sono i responsabili del 40% delle emissioni di CO2 e vuole sostenere anche la sostenibilità delle imprese lucane che sono in prima linea su questo fronte. È un segnale senza precedenti che la regione offre a imprese e cittadini. Siamo stati pionieri in Italia, non ci credeva nessuno, hanno scommesso in tanti sull'incostituzionalità della norma. E invece anche questa volta ce l'abbiamo fatta", ha aggiunto Bardi.

La legge lucana per lo sblocco dei crediti

Ricordiamo che nella riunione di lunedì 18 settembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 20 del 16/07/2023, recante “Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio”.

La legge lucana, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale del 21 luglio 2023 e vigente dal quindicesimo giorno successivo, ha come obiettivo di favorire, per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, l'acquisto annuale di crediti d'imposta relativi al superbonus 110%, al bonus facciate 90%, all'ecobonus 65% e al bonus ristrutturazioni 50%.

La Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

In linea con il Decreto Cessioni

La legge della Basilicata è in linea con lo ius superveniens di cui al Decreto Cessioni - Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11 (convertito, con modifiche, nella Legge 11 aprile 2023, n. 38) con cui è stata ridefinita la disciplina attinente alla circolazione dei crediti fiscali ex art. 21 del Decreto Rilancio, definendo altresì in modo puntuale il perimetro del principio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 comma 2 della Costituzione.

Fermo restante la disciplina di cui al citato Decreto Cessioni, la Regione:
a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;
b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’art. 121, comma 1, del Decreto Rilancio;
c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

Criteri per la valutazione della capacità di compensazione annua

La Regione Basilicata stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del Decreto Cessioni, nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della Legge di contabilità e finanza pubblica.

Condizioni di mercato

Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti, l’acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

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