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Sblocco dei crediti Superbonus e bonus edilizi: proposta di legge anche in Puglia

Il Consiglio regionale pugliese si appresta a licenziare la proposta di legge già approvata dalla Commissione bilancio e programmazione. La Regione promuove l’acquisizione dei crediti edilizi da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate

martedì 17 ottobre 2023 - Redazione Build News

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È all'esame del Consiglio regionale della Puglia la proposta di legge “Circolazione dei crediti d’imposta”, già approvata il 16 ottobre scorso all'unanimità dalla Commissione bilancio e programmazione.

L’iniziativa legislativa contiene le disposizioni per la circolazione dei crediti fiscali delle famiglie, dei liberi professionisti e delle imprese pugliesi, stabilendo che la Regione, al fine di sostenere le famiglie, i liberi professionisti e il sistema delle imprese in difficoltà a causa del blocco del meccanismo di cessione dei crediti fiscali da "bonus edilizi", nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del comparto edile e dell'indotto, promuove l’acquisizione da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione, di crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, lett. a) e b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) effettuati da imprese aventi sede legale e/o operativa sul territorio regionale e relativi ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Gli enti e le società controllate dalla Regione, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi previsti, dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, a condizioni di mercato e comunque a un prezzo inferiore al valore nominale del credito, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. La cessione da parte delle banche avviene con assunzione della garanzia, anche per l’ipotesi di provvedimento di sequestro preventivo del credito da parte dell’autorità giudiziaria.

Trasferimento dei crediti

A questo è stato aggiunto, in sede di lavori della Commissione, la parte relativa al trasferimento dei crediti. La Regione quindi, dovrebbe monitorare, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale potranno registrarsi committenti, professionisti e imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine nel rispetto del trattamento dei dati personali è possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese.

Si intende inoltre favorire, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 34/2020. A questo, si aggiunge la promozione dell'acquisto dei crediti, da parte di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

Capacità di compensazione: i criteri per la valutazione

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto, la Regione deve stabilire i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile, mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali nonché delle società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del decreto-legge 11/2023, nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Gli Istituti di Credito e intermediari finanziari devono garantire l'immediato reimpiego sul territorio della capacità fiscale liberata tramite l'acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi ad interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 su immobili ubicati nel territorio pugliese ed effettuati da imprese avente sede legale e/o operativa nella regione Puglia alla data di avvio dei medesimi interventi.

Leggi anche: “Superbonus e bonus edilizi, la Regione Veneto approva accordo per lo sblocco dei crediti

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