Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
L'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 afferma:
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Pertanto lo scalda acqua (o scaldabagno che dir si voglia) non è un impianto termico quando asservito esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per un singolo appartamento e quindi non va inserito nel libretto d'impianto per la climatizzazione di cui al DM 10 febbraio 2014. Necessita tuttavia di manutenzione con le modalità e secondo la periodicità prevista dal costruttore dell'apparecchio nel libretto d'uso e manutenzione.
Non essendo un impianto termico lo scalda acqua non soggiace nemmeno alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 9 del DPR412/1993 che disciplina lo scarico a parete dei prodotti della combustione degli impianti termici. Tuttavia i regolamenti edilizi comunali possono dare disposizioni in merito alla possibilità per gli scalda acqua di scaricare a parete, richiamando in ogni caso quanto previsto dalla norma UNi7129 in materia di distanze minime da rispettate da elementi sensibili quali: finestre, porte, balconi, gronde, pluviali, angoli o rientranze dell'edificio, piani di calpestio.
Come esempio si riporta in allegato
un estratto del R.E.C. di Trento