L'art. 2 comma I-trieces) del D.Lgs. 192/2005 afferma:
"Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".
Quindi uno scaldacqua che produce esclusivamente acqua calda sanitaria per un appartamento non è mai un impianto termico, indipendentemente dalla sua potenza nominale, e non va inserito nel libretto d'impianto per la climatizzazione di cui al DPR74/2013.
L'art. 1 comma 2 del DM 12 aprile 1996 afferma:
All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva (ai fini antincendio), non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
Pertanto uno scaldacqua domestico non è mai un impianto termico, ma viene conteggiato ai fini del calcolo della potenza termica ai fini antincendio se la sua potenza termica supera i 35kW.
Facciamo un esempio: In un locale è presente una caldaia per il riscaldamento di una abitazione monofamiliare di potenza pari a 20kW. Nello stesso locale è presente uno scaldacqua per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio della medesima abitazione monofamiliare di potenza pari a 25kW.
Il libretto d'impianto conterrà unicamente i dati riguardanti la caldaia per il riscaldamento e non quelli dello scaldacqua. Il locale dove sono inseriti gli apparecchi non è una Centrale Termica poichè lo scaldacqua non viene conteggiato ai fini antincendio.