Regole chiare per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, che devono consentire agli utilizzatori di confrontare prestazioni e caratteristiche sulla base di criteri uniformi, e soprattutto chiarezza su ruoli e responsabilità dei progettisti, che hanno il compito di indicare le caratteristiche essenziali dei prodotti in base alle norme Ue.
Questi i principali aspetti sottolineati dall’Ance nel corso dell’audizione informale di ieri presso la Commissione Territorio ed Ambiente del Senato, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”, in attuazione della delega di cui all'art. 9 della L 170/2016 (legge di delegazione europea 2015). Lo schema di decreto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 marzo, è ora al vaglio delle commissioni competenti di Camera e Senato che dovranno esprimere i loro pareri entro il prossimo 25 aprile (LEGGI TUTTO).
La delegazione associativa, guidata dal Vice Presidente per la Tecnologia, l’Innovazione e l’Ambiente, Gianluigi Coghi, ha ricordato, in premessa, come l’ANCE, fin dall'emanazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, abbia sempre sostenuto la necessità e l’utilità di regolamentare l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, non solo al fine di abbattere le barriere alla libera circolazione dei prodotti da costruzione sul territorio europeo, ma anche quale strumento indispensabile agli utilizzatori di materiali e prodotti da costruzione (progettisti, imprese, direttori dei lavori, etc.) per poter confrontare, sulla base di uniformi criteri di misura e controllo delle diverse caratteristiche, prodotti analoghi offerti sul mercato dai diversi fabbricanti.
Ha, quindi, ripercorso l’evoluzione normativa della materia, rilevando come negli anni si sia constatato che l'obiettivo della direttiva europea non era di semplice ed immediato raggiungimento. In Italia nel 1993 fu emanato il DPR n. 246 di recepimento della direttiva europea, ma ciò non era sufficiente per una reale applicazione della Direttiva stessa: serviva che l’ente di normazione europeo, il CEN, emanasse le norme per i singoli prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva. Solo diversi anni dopo sono state emanate dal CEN, su mandato della Commissione, le prime norme di prodotto necessarie a dare concreta attuazione alla Direttiva.
Oltre alle norme CEN, mancava ancora un ulteriore fondamentale passaggio per una completa, utile e condivisa applicazione da parte degli operatori: l'emanazione dei decreti interministeriali (come previsto dal DPR 246/1993) che fissassero, per ogni prodotto dotato diuna norma armonizzata in applicazione della Direttiva, quali metodi di attestazione e quali tra le diverse caratteristiche individuate dalla norma fosse obbligatorio dichiarare da parte del fabbricante, compresi eventuali livelli/classi minime di prestazione richiesti sul territorio nazionale.
Negli anni 2007-2009 solo una minima parte di prodotti (alcune decine rispetto a più di 400 prodotti per i quali erano previste norme dal CEN) ha avuto il corrispettivo decreto interministeriale attuativo.
Alla luce di tali considerazioni, entrando nel merito dei contenuti dello Schema, ha quindi illustrato le proprie osservazioni sul testo, rilevando, in particolare, la necessità di ribadire che le Amministrazioni debbono provvedere ad emanare i decreti interministeriali per fissare, per tutti i prodotti da costruzione che hanno una norma europea armonizzata, i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche da dichiarare obbligatoriamente, nonché eventuali livelli minimi di prestazione.
DIMENTICATO IL RUOLO DEL PROGETTISTA. Ha, altresì, rilevato, sull’articolo 20 del testo che stabilisce pesanti sanzioni per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle rispettive competenze, utilizzino prodotti non conformi al regolamento 305/2011, che è stato dimenticato un punto fondamentale del processo costruttivo: il ruolo del progettista dell'opera, quale unico soggetto che può e deve indicare le caratteristiche essenziali, con i relativi valori ammissibili, che i diversi prodotti da impiegare devono possedere e gli estremi della corrispondente norma armonizzata europea. E’ quindi necessario colmare tale lacuna inserendo il progettista all’inizio dell’elenco dei soggetti coinvolti, in quanto le sue competenze e responsabilità si collocano a monte di quelle degli altri operatori.
In allegato il documento ANCE consegnato agli atti della Commissione.
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