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Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”: chiarimenti dal Ministero dell'ambiente

Indicazioni in merito al Regolamento Made Green in Italy (decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018)

venerdì 28 febbraio 2020 - Redazione Build News

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Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato alcuni chiarimenti interpretativi sul decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018, “Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy”, di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.221”.

Categorie di prodotto aggiuntive relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale.

Il Regolamento Made Green in Italy stabilisce che le categorie di prodotto definite nell’ambito dell’applicazione dello schema “possono includere categorie aggiuntive relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale italiana”.

Si intende come specifica peculiarità della produzione nazionale una produzione che secondo la definizione del regolamento europeo 1151/2012 rientra nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, per ulteriori informazioni è possibile consultare il database eAmbrosia – the EU geographical indications register e che rappresenta almeno l’1% in valore della produzione nazionale della relativa categoria di prodotto.

Per queste categorie aggiuntive risulta essenziale che la RCP definisca Requisiti Addizionali che riflettano le caratteristiche richieste ai prodotti per far parte di una specifica peculiarità della produzione italiana (es.: indicazioni del relativo disciplinare di produzione) perché da un lato esse potrebbero causare scostamenti rispetto al benchmark europeo ma dall’altro riflettono le caratteristiche di qualità del prodotto e valorizzazione del territorio e delle comunità che lo abitano, che sono imprescindibili per una valutazione di sostenibilità declinata nelle dimensioni ambientale, sociale, economica e culturale.

Si stabilisce pertanto che, nell’ambito dello schema MGI, possono essere elaborate RCP per una tale categoria “aggiuntiva” soltanto nei casi in cui esistono già PEFCR – Product Environmental Footprint Category Rules relative ad una macro-categoria in cui ricade la categoria corrispondente alla specifica peculiarità nazionale, che il proponente intende valorizzare. In questo modo si garantisce che la categoria aggiuntiva venga sviluppata in un quadro metodologico di riferimento già consolidato e costituisca una estensione della gamma dei prodotti rappresentativi finalizzata a consentire a produzioni specifiche e peculiari della realtà produttiva nazionale di essere inserite senza penalizzazioni sotto il profilo della valutazione delle performance ambientali. In questo quadro sarebbe, ad esempio, possibile sviluppare una RCP per la categoria specifica “Parmigiano Reggiano” poiché esiste la “PEFCR for Dairy Products”.

In questi casi, la categoria di prodotto può non trovare corrispondenza in un ambito di applicazione definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associati alle attività (Classificazione dei Prodotti per Attività - CPA), ai sensi del regolamento (CE) n. 451/2008, in quanto troppo generica per includere tali peculiarità. I soggetti proponenti dovranno dunque identificare chiaramente, nella proposta di RCP, i prodotti inclusi e quelli esclusi da una categoria relativa a una specifica peculiarità della produzione nazionale.

RCP di categorie di prodotto relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale.

Tutte le RCP di categorie relative a peculiarità della produzione nazionale, che recepiscono le corrispondenti PEFCR relative alla macro-categoria cui appartengono, devono garantire di assimilarne i contenuti in modo omogeneo e univoco, sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente. Se opportuno, il Ministero dell’Ambiente si riserva di convocare un tavolo di lavoro tra i soggetti proponenti diverse RCP, con l’obiettivo di garantire omogeneità e univocità nel recepimento della stessa PEFCR della rilevante macro-categoria comune.

Nel recepire le PEFCR in RCP relative a peculiarità nazionali, i soggetti proponenti avranno cura di definire i requisiti addizionali obbligatori e i requisiti addizionali facoltativi. Dovranno inoltre definire valori di benchmark specifici per la categoria relativa a peculiarità della produzione nazionale, oggetto della RCP.

Tuttavia, sebbene possano essere definiti valori di benchmark diversi per le differenti RCP relative a categorie di prodotti rappresentanti peculiarità della produzione nazionale italiana (es.: Parmigiano Reggiano, Grana Padano) che siano inerenti ad una stessa macro-categoria (es.: formaggi a pasta dura), va sottolineato che tutte queste RCP dovranno comunque garantire che il calcolo del benchmark sia condotto nello stesso modo, ovvero considerando gli indicatori delle stesse categorie di impatto.

In particolare, per tutte le RCP relative a categorie di prodotto rappresentanti specifiche peculiarità della produzione italiana, il benchmark deve essere calcolato come valore singolo, somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il prodotto in oggetto dalla relativa PEFCR. Questi indicatori devono quindi essere gli stessi per tutti i prodotti rappresentativi di tutte le RCP relative ad una stessa PEFCR valida a livello europeo.

Inoltre, le diverse RCP di categorie di prodotti specifiche e peculiari della produzione italiana relative ad una stessa PEFCR devono garantire che lo studio di impronta ambientale sia condotto (da tutte le aziende richiedenti il marchio) in modo omogeneo ed univoco, in modo tale che gli indicatori relativi alle categorie di impatto previste dal PEFCR di riferimento siano inequivocabilmente confrontabili per tutti i prodotti della stessa macro-categoria che aderiscono allo schema Made Green in Italy (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, etc.).

A pure titolo esplicativo, si consideri il seguente esempio:

- Tutti i formaggi a pasta dura che rappresentano specifiche peculiarità della produzione nazionale italiana possono essere oggetto di RCP per categorie di prodotto aggiuntive (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, etc.)

- Tutte le RCP sviluppate per queste categorie di prodotto specifiche devono recepire le relative PEFCR della macro-categoria Dairy Products in modo omogeneo e univoco.

- Ciascuna RCP conterrà specifici valori di benchmark relativi alla categoria cui si riferisce (benchmark per il Parmigiano Reggiano, benchmark per il Grana Padano, etc.), ma tali valori di benchmark dovranno essere calcolati come valore singolo somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti dalla PEFCR di riferimento.

- Inoltre, tutte le RCP dei formaggi a pasta dura dovranno applicare gli stessi metodi per il calcolo dell’impronta ambientale previsti dal PEFCR for Dairy Products, in modo tale che gli indicatori delle categorie di impatto risultanti da studi su formaggi diversi (un Parmigiano Reggiano e un Grana Padano) siano confrontabili in modo non equivoco. Potrà ad esempio accadere che un’azienda che produce Grana Padano ottenga per un proprio prodotto il marchio Made Green in Italy in riferimento al benchmark delle RCP “Grana Padano” e, al contempo, un’altra azienda che produce Parmigiano Reggiano ottenga il marchio in riferimento al benchmark della RCP “Parmigiano Reggiano”. Pur avendo ottenuto il marchio in conformità a requisiti obbligatori e aggiuntivi potenzialmente diversi e in relazione a benchmark potenzialmente diversi, l’impronta ambientale dei due prodotti sarà tuttavia sempre inequivocabilmente confrontabile da parte del consumatore, in quanto i requisiti per il calcolo dell’impronta saranno omogenei ed univoci, recepiti uniformemente dalla stessa PEFCR for Dairy Products.

Studio PEF screening

L’Allegato I del Regolamento prevede che “lo sviluppo della proposta di RCP deve essere conforme alla raccomandazione 2013/179/UE nonché alle Linee guida PEF. Tale sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale per ciascun prodotto rappresentativo individuato per la specifica categoria di prodotto”. Lo studio alla base dello sviluppo delle regole per la categoria di prodotto viene denominato “PEF screening” dalle PEFCR Guidance e regolamentato dalla versione 6.3 delle stesse ai paragrafi 6.6.7 e 6.6.8.

In particolare, si chiarisce che in analogia a quanto previsto al punto 6.6.8, il soggetto proponente deve inviare al Ministero, insieme alla proposta di RCP, anche “il modello sviluppato attraverso un Software LCA per lo studio di impronta ambientale (PEF Screening) di ciascun prodotto rappresentativo ed il relativo Screening Report”. Lo Screening Report ha i contenuti definiti allo stesso paragrafo 6.6.8 delle PEFCR Guidance.

Indicazioni per il campionamento nell’ambito dello schema “Made Green in Italy”

In assenza di una PEFCR approvata, per realizzare uno studio PEF Screening occorre riferirsi alle PEFCR Guidance. Tali Linee Guida prevedono l’opzione del campionamento al fine di limitare la fase di raccolta dati ad un campione rappresentativo di imprese/siti produttivi.

In merito al processo di campionamento, nell’ambito dello Schema MGI, si ritiene che la soluzione metodologicamente corretta (e più robusta) da seguire è il campionamento casuale (random sampling) con un livello di confidenza di almeno 95% ed un intervallo di confidenza pari ad almeno 10%.

Nel caso in cui la numerosità della popolazione di riferimento sia di dimensioni ridotte (popolazione ≤500) è consentito procedere ad un campionamento per quote. Ossia sarà cura del proponente selezionare le aziende da campionare garantendo la rappresentatività del campione medesimo rispetto alla popolazione di riferimento. Nel caso in cui la numerosità della popolazione è ≤10 non è consentito nessun campionamento ma è necessario procedere per censimento. La tabella seguente fornisce un’indicazione puntuale sugli approcci da seguire e sulla numerosità minima del campione da raggiungere.

In tutti gli scenari, ad eccezione di quello Id Scenario 1, nel caso in cui vi siano dei fattori che possano avere un’influenza rilevante sul valore dell’impronta ambientale del prodotto rappresentativo (ad esempio dimensione aziendale, tecnologia, etc.) è necessario adottare un processo di campionamento stratificato. In ogni caso, la scelta di non procedere al campionamento stratificato deve essere opportunamente motivata.

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