Con la pubblicazione della Guida dell'Agenzia delle Entrate al risparmio energetico si vengono a dissipare le incertezze normative che nei fatti negavano l’operatività delle detrazioni del 65% per le schermature solari.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO. Il primo aspetto chiarito dalla Guida - spiega Unicmi -è relativo alla tipologia di intervento in cui si configura l’installazione delle schermature solari. L’articolo 1 comma 47 2 b della Legge n°190 del 23 Dicembre 2014 fa ritenere che sia detraibile anche l’intervento di installazione ex novo delle schermature solari e non solamente la sostituzione di schermature solari esistenti, così come già previsto per i pannelli solari. La guida dell’agenzia delle entrate conferma come detraibile sia l’intervento di installazione ex novo delle schermature solari sia quello di sostituzione di schermature solari esistenti e che ora anche i prodotti classificati come chiusure oscuranti possano rientrare nelle detrazioni fiscali indipendentemente dalla sostituzione dei serramenti.
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DISGIUNTA DA TENDE ESTERNE. Il secondo punto chiarito dalle Entrate - continua Unicmi - , riguarda i prodotti assimilabili come chiusure oscuranti, ovvero persiane/tapparelle/scuri, regolamentati dalla norma tecnica europea UNI EN 13569, che negli anni passati erano soggetti alla detrazione fiscale del 65% unicamente se sostituiti unitamente ai serramenti (finestre/portefinestre/porte). Trattasi di schermature solari che sia assolvono la funzione di protezione dall’irraggiamento solare sia contribuiscono in misura significativa all’isolamento termico dei serramenti.
La guida delle Entrate conferma l’allegato M della Legge n°190 del 23 Dicembre 2014, peri cui ora anche questi prodotti rientrano nelle detrazioni fiscali indipendentemente dalla sostituzione dei serramenti unitamente ai prodotti tende esterne, regolamentati dalla norma tecnica europea UNI EN 13561.
PROCEDURA OPERATIVA. Infine, Unicmi sottolinea come ancora non sia chiara a procedura operativa che i contribuenti dovranno seguire per comunicare i dati utili alla fruizione della detrazione all’ente di riferimento (ENEA) ma questo ritardo non è da considerare un limite per la possibilità di beneficiare del contributo fiscale poiché la comunicazione online sul portale ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La fine dei lavori può coincidere con la data di collaudo che può essere attestata con un verbale di collaudo ad hoc. Se verrà ricalcato quanto avvenuto negli anni passati, ENEA attiverà il portale 2015 verso la fine di febbraio.Ad oggi è importante - conclude Unicmi - che i contribuenti che intendono portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto delle schermature solari (chiusure oscuranti, tende esterne) eseguano correttamente i pagamenti. E’ quindi obbligatorio che i contribuenti per cui, dal punto di vista fiscale, vale il cosiddetto “principio di cassa” (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali) paghino le fatture a mezzo di bonifico bancario o postale sugli appositi modelli predisposti dagli istituti bancari o postali per gli interventi di riqualificazione energetica. Per i soggetti fiscali per cui, invece, vale il cosiddetto “principio di competenza” (imprese individuali, le società e gli enti commerciali) non è obbligatorio pagare a mezzo di bonifico bancario o postale. In questi casi è sufficiente dimostrare di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.