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SCIA, arriva lo “sportello di interlocuzione unica”

Sufficiente la sola comunicazione per i procedimenti che non sono oggetto di Scia, silenzio assenso o autorizzazione espressa

martedì 26 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Un unico sportello ai cui rivolgersi e un unico modulo da presentare per le attività edilizie, produttive e commerciali al posto dei numerosi adempimenti oggi richiesti a cittadini e imprese.

È quanto prevede il decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge n. 124/2015 di riforma della pubblica amministrazione, approvato il 20 gennaio scorso dal Consiglio dei ministri insieme agli altri 10 decreti attuativi (LEGGI TUTTO).

SUFFICIENTE LA SOLA COMUNICAZIONE PER I PROCEDIMENTI CHE NON SONO OGGETTO DI SCIA, SILENZIO ASSENSO O AUTORIZZAZIONE ESPRESSA. “Ciò che non è espressamente disciplinato è soggetto a comunicazione”: questo principio generale si applicherà a tutti i procedimenti non previsti nei successivi decreti che invece individueranno i procedimenti oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso e i procedimenti che richiederanno l'autorizzazione espressa.

SPORTELLO DI INTERLOCUZIONE UNICA. Il provvedimento prevede la possibilità di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido su tutto il territorio nazionale per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). È prevista una Segnalazione unica in luogo di più Segnalazioni richieste per le attività da svolgere.

La pubblica amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e – sempre sul suo sito web - indicherà l’ufficio unico – sportello unico denominato “sportello di interlocuzione unica” - al quale dovrà recarsi l’interessato.

SANZIONI. L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare. Inoltre, sono previste sanzioni disciplinari qualora non venga istituito lo sportello unico.

Nel caso in cui si chiedano documenti integrativi del modulo è obbligatorio indicare la fonte normativa.

BLOCCO DEL CANTIERE. Il blocco del cantiere può essere disposto solamente in presenza di pericoli per l'ambiente, la sicurezza, i beni culturali, il paesaggio, la salute e la difesa nazionale oppure in presenza di false dichiarazioni.

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