Con due circolari (n.676/2016 e n.675/2016) il Consiglio nazionale degli ingegneri analizza le novità dei decreti attuativi della riforma della Pubblica amministrazione (legge n. 124/2015) in tema di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Conferenza dei servizi.
Riportiamo le due note di commento del Cni.
SCIA. “Come noto, l'art. 5 della L. 124/15 (cd. Legge Madia) demandava all'adozione di ulteriori decreti legislativi la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva.
Lo schema di decreto delegato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio, pur trattandosi di un testo non ancora definitivo.
A titolo di commento generale, si osserva che la bozza di decreto non sembra incidere significativamente sul contenuto sostanziale delle norme attualmente in vigore, se non altro per quanto attiene alla comunicazione, alla SCIA e al permesso di costruire.
Per quanto attiene alla presentazione della SCIA, in particolare, è prevista la possibilità di presentazione, presso un unico ufficio, anche in via telematica, di un unico modulo standard, valido in tutto il Paese. Ai sensi dell'attuale schema di decreto, pertanto, tale procedura conserverebbe una disciplina autonoma rispetto agli altri procedimenti che non si concludono con un provvedimento di autorizzazione espressa da parte della pubblica amministrazione.
Una prima novità sostanziale, tuttavia, riguarda l'ambito di applicazione della norma, in quanto, rispetto alla disciplina vigente, vi sono ricompresi i casi nei quali l'intervento sia condizionato al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali.
Inoltre, il nuovo regime prevede che la SCIA non si applichi, oltreché nelle ipotesi di discrezionalità tecnico-amministrativa, come previsto anche dalla normativa vigente, nei casi in cui siano richieste “autorizzazioni espresse” circa determinate materie (i.e. “in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”).
Altra importante novità consiste nell'elevazione a 60 giorni del termine per l'esercizio del controllo sull'attività segnalata e per l'adozione di provvedimenti inibitori per la SCIA edilizia (resta fermo, invece, il termine di 30 giorni per gli altri settori, ai sensi dell'art. 19, comma 2 L. n. 241/90). Infatti, la legge già prevede il potere dell'amministrazione di annullare d'ufficio la SCIA, entro 18 mesi, anche a seguito dell'inizio dei lavori (cfr. art. 21 nonies L. n. 241/90).
Sempre in materia di SCIA, altra novità di rilievo concerne la semplificazione del procedimento, con l'introduzione dell'unitarietà del titolo (la SCIA) destinato a sostituire tutti gli altri provvedimenti e/o nulla osta (chiaramente per i procedimenti nei quali la SCIA possa essere applicata).
Per ciò che riguarda la tutela del terzo nei confronti della SCIA rilasciata, non risultano introdotte disposizioni di chiarimento: attualmente si agisce con la domanda, presentata ai sensi dell'art. 31 Codice del Processo Amministrativo, per l'accertamento del silenzio illegittimo tenuto dalla pubblica amministrazione sulla sollecitazione degli interventi inibitori.
Il provvedimento dovrebbe essere emanato, presumibilmente, entro i prossimi due mesi”.
CONFERENZA DEI SERVIZI. “Lo scorso 20 gennaio, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma Madia in materia di conferenza di servizi, come previsto dall'art. 2 della L. n. 124/2015 (cd . Legge Madia).
Si evidenzia, quale principale elemento di novità, la soppressione dell'obbligo della collegialità del procedimento.
Difatti, con l'entrata in vigore delle riforme, si abbatteranno i lunghi tempi procedimentali, venendo meno, per le amministrazioni, l'obbligo di presenziare contestualmente alla seduta della Conferenza.
Tale conferenza semplificata, per l'appunto caratterizzata da determinazioni non collegiali e contestuali, diventa il modello ordinario al quale ricorrere in mancanza di “complicazioni” originarie (decisione dell'amministrazione procedente o richieste dell'amministrato o delle altre amministrazioni invitate) o sopravvenute.
Opererà, cioè, quando l'amministrazione abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni, ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza oppure, in direzione opposta, qualora l'amministrazione abbia acquisito uno o più atti di dissenso che ritenga, tuttavia, superabili.
In concreto, pertanto, verranno abolite le riunioni "fisiche" della Conferenza dei servizi, sostituite dall'invio di documenti esclusivamente in via telematica.
Al contrario, la conferenza di servizi simultanea, che richiede determinazioni collegiali e contestuali (tuttavia anche per mezzo di riunioni svolte per via telematica) opererà esclusivamente in casi particolari ove ricorrano delle condizioni che si manifestino fin dall'inizio (decisione dell'amministrazione procedente che scelga la conferenza simultanea per ragioni di ritenuta complessità del procedimento; decisione del richiedente il provvedimento, la quale non dovrà essere motivata; richiesta di amministrazioni invitate, che, a loro volta, non dovranno motivare la richiesta), oppure per circostanze che si verifichino nel corso dei lavori della conferenza e, cioè, nel caso in cui le posizioni delle amministrazioni espresse non contestualmente e con separati atti (nell'ambito della conferenza semplificata) siano differenziate e pongano condizioni complesse.
Resta ferma la distinzione fra conferenza:
1) istruttoria, per l'esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un'opera;
2) decisoria, da intraprendere nel caso in cui, per avviare un'attività, siano necessari più pareri;
3) preliminare, da convocare nei casi complessi, per l'esame del progetto preliminare e la raccolta di informazioni utili a redigere il progetto definitivo.
Il termine per il completamento dei lavori è di sessanta giorni, elevati a novanta giorni solo nel caso in cui, a doversi pronunciare, siano le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o della salute.
La tempistica è ridotta nei casi in cui si tratti di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, secondo le modalità previste da altro decreto attuativo.
In caso di mancata pronuncia subentrerà il silenzio-assenso dell'Amministrazione e si potrà procedere col conferimento dell'autorizzazione.
Le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli potranno proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri contro una determinazione conclusiva, solo a condizione che abbiano espresso il loro dissenso durante i lavori. Per farlo avranno dieci giorni di tempo dall'adozione del provvedimento definitivo. Il Consiglio dei Ministri potrà indire al massimo due riunioni tra le parti interessate e, in mancanza di un accordo, deciderà autonomamente.
Infine, per i procedimenti che coinvolgano interessi ambientali, la semplificazione verrà attuata "in parallelo", anche per mezzo di uno snellimento dei principali adempimenti burocratici per la realizzazione di interventi volti a risolvere le criticità di tipo "strutturale" (non collegate, dunque, ad eventi emergenziali). Tale obiettivo, in particolare, è stato recentemente enunciato dal Ministro dell'Ambiente Galletti che, nel corso dell'audizione tenutasi presso la Commissione parlamentare per la semplificazione in data 27.01.2016, ha dichiarato di volersi fare “promotore di una riforma delle discipline 'a regime' vigenti in materia di Valutazione d'impatto ambientale (Via) e di Valutazione ambientale strategica (Vas), allo scopo di semplificare e accelerare le relative procedure”.
Il provvedimento dovrebbe essere emanato, presumibilmente, entro i prossimi due mesi”.