In applicazione delle previsioni contenute nell'art. 23 comma 6 del d.P.R. n. 380/2001, è illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza n. 9/2019.
Per vero, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi.
Nel caso di specie, la Scia è stata acquisita al protocollo del comune resistente in data 4.12.2015, ed il Comune ha adottato e notificato il provvedimento di sospensione in data 5.1.2016, oltre, quindi, (sia pure di poco) i 30 giorni prescritti per legge (art. 19 comma 6 bis L. 241/90 e art. 23 comma 6 DPR 380/2001).
Pertanto, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria a sensi dell’art. 19 commi 3 e 6-bis della L. 241/90 (ex multis, T.A.R. Milano, sez. I, 29/12/2016, n.2486), si era consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell'Amministrazione. Il che postula, che il Comune resistente non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della Scia, ma avrebbe dovuto previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell’art. 19 L. 241/90 (richiamato dal comma 6- bis dello stesso articolo) secondo cui “Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”.
Tale potere residuale per la P.A procedente deve, peraltro, essere esercitato secondo i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio (T. A. R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21-04-2016, n. 2106).
In allegato la sentenza