Con una nota del 4 febbraio 2015, la questura di Udine ha rappresentato al Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno che, nel corso dell'attività di controllo esperita nel territorio della provincia, sono emerse divergenze sull'interpretazione della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli tra gli orientamenti che riflettono le indicazioni ministeriali e quelli dei Comuni che, invece, recepirebbero le differenti indicazioni proposte dalla competente Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.
LE RISERVE. In particolare, la questura di Udine ha manifestato riserve sulla tesi per cui la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art. 141 Reg. Tulps, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sostituirebbe sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi delle lettere b), c) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere previsto dalla lettera a) dello stesso comma sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo.
La questura di Udine ha rappresentato riserve anche sulla tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), atteso il carattere generale di tale istituto, non solo gli 'eventi' fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (ai quali fanno espresso riferimento gli artt. 68 e 69 del Tulps come recentemente modificati dall'art. 7, c. 8-bis, del D.L. 8.8.2013, n. 91), ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza prevista da detti articoli, indipendentemente dalla capienza del locale o dell'impianto nel quale lo spettacolo o l'intrattenimento sono previsti.
Ulteriori perplessità sono state rappresentate con riferimento all'affermazione regionale per cui la previsione legislativa di una SCIA in luogo della licenza, con riguardo agli eventi che si svolgono “entro le 24 ore del giorno di inizio”, rappresenterebbe “una discriminante temporale in contrasto con i principi generali di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, articolo che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi” di derivazione comunitaria. Di conseguenza, gli articoli 68 e 69 dovrebbero essere disapplicati nella parte in cui, in violazione del diritto comunitario, subordinerebbero in via generale l'organizzazione di spettacoli pubblici al regime di licenza di polizia e solo in determinati casi alla SCIA.
IL PARERE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. Con una circolare del 21 maggio 2015, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Ministero dell'Interno ha condiviso pienamente, in relazione ad entrambi i punti, le riserve della questura di Udine. Secondo l'Ufficio del Viminale, lo snellimento procedurale cui l'applicazione generalizzata della SCIA sarebbe preordinato, applicato agli eventi di qualsiasi dimensione ed entità, si tradurrebbe, di fatto, nella rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza, rendendo puramente ipotetiche le possibilità di controllo effettivo, con il risultato di affidare la positiva conclusione della manifestazione alla spontanea responsabilità e alla competenza dell'organizzatore, ferma restando peraltro la responsabilità dell'Ente locale preposto al rilascio dei titoli di cui agli articoli 68, 69 e 80 del Tulps.
L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Ministero dell'Interno precisa inoltre che, con riguardo alle modifiche introdotte agli artt. 68 e 69 del Tulps dal decreto legge 8.8.2013 n. 91, in relazione agli spettacoli dal vivo di portata minore, la previsione normativa – diversamente da quanto pare ritenere la Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – ammette la SCIA in luogo della licenza non con riferimento agli spettacoli che si svolgono non oltre “le 24 ore” del giorno d'inizio, bensì a quelli che si svolgono entro “le ore 24” dello stesso giorno, cioè entro la mezzanotte.