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SCIA unica e conferenza dei servizi, il Governo impugna la legge dell'Abruzzo

Alcune norme della legge regionale n. 51/17 secondo il Governo contraddicono l’impianto normativo della nuova conferenza di servizi e contravvengono al principio della concentrazione dei regimi amministrativi, introdotto attraverso la 'SCIA unica' e la 'SCIA condizionata'

venerdì 10 novembre 2017 - Redazione Build News

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Stamane il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge n.51 del 4 settembre 2017 della Regione Abruzzo, recante disposizioni in materia di competitività, sviluppo e territorio.

Secondo il Governo questa legge regionale “presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 6,7 e 8 che, intervenendo nell’ambito della disciplina dell’avvio delle attività economiche, si pongono in contrasto con le disposizioni statali interposte, violando la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni e tutela della concorrenza, dell’ambiente e del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma lettere m), e) ed s) della Costituzione”.

Le norme della legge regionale “derogano i decreti legislativi 126, 127 e 222 del 2016 che, in attuazione degli articoli 2 e 5 della legge n. 124 del 2015, riscrivono la disciplina della conferenza di servizi e novellano l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In particolare, contraddicono l’impianto normativo della nuova conferenza di servizi, ridisegnato alla luce dei principi di accelerazione e di certezza dei termini del procedimento, e contravvengono al principio della concentrazione dei regimi amministrativi, introdotto attraverso la 'SCIA unica' e la 'SCIA condizionata', nonché alla unificazione e alla standardizzazione degli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio e l’esercizio dell’attività d’impresa”.

L’art. 29, comma 2-ter della legge 241 del 1990, ricorda il Governo, “prevede che la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, così come la disciplina della conferenza di servizi attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m della Cost. e consente alle Regioni e agli Enti locali di derogare però in melius prevedendo cioè livelli ulteriori di tutela. Parimenti, l’art. 5 del d.lgs. n. 222 del 2016 consente alle Regioni e agli Enti locali di introdurre deroghe alla disciplina generale, solo prevedendo 'livelli ulteriori di semplificazione'”.

In particolare, “in contrasto con le disposizioni citate, le norme regionali in esame:

- derogano alla disciplina generale del procedimento amministrativo, aggravandolo poiché introducono adempimenti ed oneri aggiuntivi non giustificati in contrasto con i principi di proporzionalità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

- violano la disciplina a tutela dei livelli essenziali di cui all’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione”.

Per quanto riguarda il primo profilo, “la legge della Regione Abruzzo viene a toccare alcuni punti nevralgici dei principi fondamentali del sistema elaborato dalla legge sul procedimento amministrativo, con evidenti ripercussioni sull’unitarietà di disciplina che il legislatore della riforma ha voluto garantire. Proprio su questa esigenza di assicurare l’unitarietà del sistema e il principio di certezza del diritto, valore preminente che deve essere protetto in maniera uniforme dall’ordinamento, si è espressa recentemente la Corte Costituzionale, sentenza n.49 del 2016, in materia di SCIA edilizia”.

Per quanto attiene alla seconda questione, “l’istituto della SCIA è ricondotto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che è riservata alla competenza legislativa statale, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost. dal momento che “l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di “prestazione” della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati”. (Corte Cost. sentenza n. 164 del 2012). La previsione si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e, in tal senso “legittima una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione”.”

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