Assicurare i necessari coordinamenti della nuova disciplina della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990. Introdurre un termine per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.
Lo ha chiesto la Commissione parlamentare per la semplificazione nel suo parere favorevole espresso il 17 maggio scorso sullo “schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”.
ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN DUE TEMPI. Il Governo ha scelto di attuare la delega in due tempi: una scelta – osserva la Commissione – che “appare giustificata dalla mole di lavoro in corso con regioni ed autonomie locali per procedere alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti” ma che “implica la necessità di sopprimere, nell’ambito dell’articolo 1, comma 1, l’enunciazione che include nell’oggetto dello schema la delimitazione degli «ambiti dei relativi regimi amministrativi», che il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi”.
Il comma 2 della disposizione di delega indica due oggetti:
- la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
- l’introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.
Il Governo ha operato la scelta di dare attuazione alla delega con due distinti decreti legislativi: il primo, oggetto del parere del 17 maggio della commissione per la semplificazione, di carattere metodologico e generale; il secondo, in corso di predisposizione, volto alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti.
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. Nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, a proposito dell’oggetto dello schema, ha svolto due considerazioni: in primo luogo, prendendo atto di questa scelta e pur considerando che «sarebbe stato auspicabile che l’attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti», ha riconosciuto allo schema «caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività anche in mancanza della catalogazione dei regimi dei singoli procedimenti», le quali lo rendono «idoneo a risolvere autonomamente, e immediatamente, svariate «criticità applicative» della disciplina in questione». In secondo luogo, Palazzo Spada ha invitato il Governo ad introdurre nello schema di decreto l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015.
La Conferenza unificata, nel sancire l’intesa, ha segnalato analogamente l’attuazione solo parziale della delega. Sia il Consiglio di Stato sia la Conferenza unificata hanno sottolineato esigenze di coordinamento della nuova disciplina della Scia con quella vigente.